L’obbligo assicurativo ex lege 24/2017 approda alla Consulta… e in Gazzetta Ufficiale

Responsabilità

La pronuncia n. 182 della Corte Costituzionale, pubblicata il 28 settembre 2023, trae origine da un episodio di malpractice sanitaria portato all’attenzione del giudice penale.

Il caso

Nell’assistere una partoriente durante la fase del travaglio, un ginecologo operante presso una struttura sanitaria privata cagionava al neonato danni cerebrali per non aver anticipato il parto in presenza di segni di sofferenza del feto.

Il medico veniva, quindi, imputato del reato di cui all’art. 590-sexies c.p. (rubricato, “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”).

I genitori dell’infante si costituivano parte civile e chiedevano, oltre alla condanna del professionista al risarcimento del danno, la citazione in giudizio del nosocomio, in qualità di responsabile civile, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.

La difesa del medico, pertanto, chiedeva di evocare in garanzia l’impresa d’assicurazione con cui questi aveva stipulato un contratto a copertura della responsabilità civile professionale, così da essere manlevato in caso di condanna.  

Per un commento, cfr. Ponzanelli, Il medico “strutturato” imputato in sede penale non può chiamare in garanzia la propria assicurazione, in Danno resp., 2024, 40).

Ordinanza del Tribunale di Avellino

L’art. 83 c.p.p. dispone, al suo primo comma, che: “Il responsabile civile per il fatto dell’imputato può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto dall’articolo 77, comma 4, a richiesta del pubblico ministero […]”.

Il tenore testuale della norma – giudicato dal Tribunale di Avellino chiaro, concludente, perciò insuscettibile di interpretazione estensiva – riserva, quindi, alla sola parte civile (oltreché al pubblico ministero) il diritto di evocare in giudizio il terzo responsabile, precludendo all’imputato la citazione del proprio assicuratore.

Eppure, tale soluzione – si affermava – avrebbe esposto il professionista al rischio di un’esposizione risarcitoria (specie nel caso di concessione di una provvisionale immediatamente esecutiva) nonché, in mancanza di liquidità sufficiente, di un’esecuzione forzata.  

Escluso il ricorso a una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 83 c.p.p., il Giudice del merito sollevava questione di legittimità costituzionale per contrasto agli artt. 3 e 24 Cost.: oltre a compromettere il diritto di difesa dell’imputato, la norma avrebbe dato luogo a una disparità di trattamento tra il professionista imputato nel processo penale e quello evocato in giudizio in sede civile, al quale è senz’altro concesso il diritto di chiamare in garanzia l’assicurazione.

Il Tribunale richiamava, altresì, due precedenti della giurisprudenza costituzionale (nn. 112 del 1998 e 159 del 2022), in materia – rispettivamente – di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile automobilistica e per l’attività venatoria, ove la Corte, soprattutto dopo aver valorizzato la previsione di un’azione diretta, aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 83 c.p.p. per le (già) segnalate mancanze.   

Soluzione offerta dalla Consulta

Premessa la puntuale ricostruzione degli obblighi assicurativi nella materia de qua (cfr. anche Obbligo assicurativo in campo medico, nonché Selini, Il passato e il presente dell’obbligo assicurativo in ambito sanitario, in Danno resp., 2017, 301), la Corte respinge la questione di legittimità costituzionale. In quella sede si rileva, infatti, che l’obbligo assicurativo del medico c.d. “strutturato” (in breve: l’esercente che opera all’interno di una struttura e che non agisce nell’adempimento di una “obbligazione contrattuale assunta con il paziente”), quale l’imputato nel giudizio a quo, riguarderebbe i soli danni di cui questo potrebbe essere tenuto responsabile in forza dell’esperimento, da parte del nosocomio, di un’azione di rivalsa o di responsabilità contabile (art. 9 l. 24/2017) o, ad opera dell’assicurazione, di un’azione di rivalsa ex art. 12, comma 3; in effetti, la responsabilità di tale professionista nei confronti dei pazienti è oggetto dell’assicurazione (o di “altre analoghe misure”) stipulata dalla struttura ai sensi dell’art. 10, comma 1.

Pertanto, conclude la Corte, “Il medico “strutturato” convenuto in sede civile dal paziente non potrebbe, infatti, neppure in quella sede chiamare in giudizio l’assicuratore obbligato a tenerlo indenne dall’azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa”, trattandosi di azioni che si collocano a valle dell’accoglimento della domanda risarcitoria da parte del danneggiato e che non potrebbero comunque essere esperite in sede penale, non potendo la struttura ivi promuovere un’azione civile di tipo recuperatorio.

Né deve ritenersi dirimente, secondo i Giudici, la previsione di un’azione diretta, poiché tale rimedio non potrebbe essere esperito nei confronti dell’assicurazione del medico “strutturato”.

Future riflessioni potranno viceversa essere svolte, ad esempio, con riguardo al caso dell’obbligo assicurativo del medico libero-professionista.

Sette anni più tardi: la pubblicazione del decreto attuativo n. 232/2023

La decisione della Corte Costituzionale si concludeva con un auspicio – così formulato: “Ben potrebbe, comunque sia, il legislatore intervenire a disciplinare novamente la materia” – di cui non può che rimarcarsi la sorprendente attualità.

In effetti, dopo alcuni anni dalla pubblicazione della legge n. 24, il 1° marzo 2024 veniva pubblicato il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 232 del 15 dicembre 2023 in materia di obbligo assicurativo in capo alle strutture e agli esercenti la professione sanitaria – la cui emanazione, almeno stando alla lettera dell’art. 10, comma 6, avrebbe dovuto verificarsi entro 120 giorni dalla data dell’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco.

Tale decreto, composto da 19 articoli, suddivisi in 4 titoli, disciplina, tra i vari aspetti, i requisiti minimi di garanzia dei contratti d’assicurazione stipulati ai sensi dell’art. 10, commi 1-2-3, l. 24 (in particolare, l’oggetto della garanzia assicurativa, la sua efficacia temporale, i massimali minimi di garanzia, il diritto di recesso dell’assicuratore e gli obblighi lato sensu informativi gravanti sugli esercenti e le strutture, le eccezioni opponibili: cfr. artt. 3-8:) e delle altre analoghe misure di copertura e le loro condizioni generali di operatività (artt. 9 ss.).

In caso di assunzione diretta dei rischi, il decreto impone, dipoi, la costituzione di un “fondo rischi” (art. 10) e di un “fondo riserva sinistri” (art. 11); all’art. 14, si regolamenta, in seconda battuta, il subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione (per un approfondimento, cfr. Hazan, Il decreto attuativo della Legge Gelli: luci ed ombre, in Diritto e Giustizia, 4 marzo 2024).

Si è intervenuti in ordine all’operatività del metodo assicurativo claims made: in particolare, l’attenzione viene soffermata sulla definizione di “sinistro” (art. 1, lett. o); l’art. 5, comma 3, ancora, stabilisce che “in caso di sinistro denunciato ai sensi dei commi 1 e 2, l’assicurato deve darne avviso all’assicuratore entro 30 giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta o l’assicurato ne ha avuta conoscenza”, salvo, in breve, l’intervento dell’assicuratore.

Infine, l’art. 18 del decreto fissa in 24 mesi (dalla sua entrata in vigore) il termine per l’adeguamento dei contratti ai requisiti minimi stabiliti dal decreto; lo stesso termine vale, altresì, per le misure organizzative e finanziarie relative alle “altre analoghe misure”.