La legge 20 aprile 2026, n. 50, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, reca ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nell’ambito dell’articolato testo legislativo, trovano spazio numerose disposizioni di interesse per il settore sanitario e sociosanitario, accomunate dall’esigenza di incidere su alcuni rilevanti profili dell’organizzazione, della programmazione e dell’erogazione dell’assistenza.
Personale sanitario, continuità dei servizi e riduzione delle liste d’attesa
Un primo gruppo di disposizioni interviene sul nodo del reclutamento del personale del Servizio sanitario nazionale, con l’obiettivo di sostenere la continuità dei servizi sanitari e contribuire alla riduzione delle liste d’attesa. Nello specifico, la legge introduce una disciplina straordinaria e temporanea per il reclutamento di personale già impiegato presso gli enti del SSN con rapporti di lavoro flessibile e, contestualmente, proroga al 31 dicembre 2027 alcune misure già previste per fronteggiare la carenza di personale medico.
In particolare, i commi 21-septies e seguenti dell’art. 2 consentono agli enti del SSN, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale e nel limite massimo del 30% dei posti complessivamente programmati nel triennio, di procedere al reclutamento di personale in possesso di specifici requisiti, sulla base di due modalità alternative.
La prima consiste nello svolgimento di procedure concorsuali con una riserva non superiore al 50% dei posti disponibili a favore del personale che abbia maturato almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi negli ultimi cinque anni, presso gli enti del SSN con contratti di lavoro flessibile.
La seconda, nel limite del 50% dei posti disponibili autorizzati dalla legislazione vigente, prevede procedure selettive per titoli e colloquio, con valorizzazione dell’esperienza professionale, per il personale che abbia maturato almeno ventiquattro mesi di servizio continuativo presso i medesimi enti, purché reclutato a tempo determinato mediante procedure concorsuali.
La disciplina mira, dunque, a valorizzare l’esperienza professionale maturata all’interno del SSN, consentendo di trasformare, entro limiti quantitativi predeterminati, percorsi di lavoro flessibile in un canale di accesso stabile all’organizzazione sanitaria.
Il colloquio previsto per la seconda procedura è espressamente finalizzato a verificare la coerenza tra l’esperienza maturata e il profilo professionale di destinazione, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità.
Si tratta di procedure che hanno comunque carattere eccezionale e temporaneo e che devono essere attivate entro il 31 dicembre 2026, nel rispetto dei principi di cui all’art. 97 Cost.
A queste misure si affiancano alcune proroghe volte a fronteggiare la persistente carenza di personale medico (art. 4, comma 4-bis). In particolare, il termine previsto per le misure introdotte dal d.l. n. 198/2022 viene differito dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027 e, comunque, non oltre l’entrata in vigore della riforma del settore. Analoga proroga è prevista per misure urgenti per il reclutamento di personale del Servizio sanitario nazionale di cui all’art. 12-quater d.l. n. 25/2025 che aveva previsto la possibilità di proroga del contratto per i medici di medicina generale e i pediatri di rimanere in servizio su base volontaria fino al compimento dei 73 anni di età.
Nel complesso, le disposizioni richiamate combinano misure di reclutamento straordinario e valorizzazione dell’esperienza professionale con la proroga di strumenti transitori, nel tentativo di assicurare continuità nell’erogazione delle prestazioni e di sostenere gli obiettivi di riduzione delle liste d’attesa collegati alla Missione 6 «Salute» del PNRR.
La stessa disposizione sul reclutamento individua, infatti, espressamente tra le proprie finalità il conseguimento degli obiettivi del PNRR, la riduzione delle liste d’attesa, la continuità dei servizi sanitari e la prevenzione del contenzioso derivante dalla reiterazione dei rapporti di lavoro flessibile.
Fondi sanitari integrativi: gli obblighi di trasparenza nelle more della riforma organica
La legge interviene sulla disciplina dei fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale (art. 29, commi 3-7).
La novella si colloca espressamente «nelle more della riforma organica della materia» e non modifica l’attuale riparto delle attribuzioni: la disposizione precisa, infatti, che restano ferme le attribuzioni e le attività previste dalla legislazione vigente, anche in materia di vigilanza.
La principale novità riguarda il rafforzamento degli obblighi di trasparenza. I fondi sono tenuti a redigere e pubblicare sul proprio sito internet istituzionale, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio, i propri bilanci e le relative relazioni, comprese quelle degli organi di controllo, nonché a trasmettere la medesima documentazione alle amministrazioni competenti ai sensi della normativa vigente ai fini della vigilanza.
La legge individua in modo puntuale le informazioni che devono risultare dalla documentazione pubblicata. Tra queste rientrano, in particolare, il numero degli iscritti e dei beneficiari, l’ammontare dei contributi versati e delle prestazioni erogate, il rapporto tra contributi e prestazioni, il patrimonio complessivo del fondo, il rapporto tra patrimonio e prestazioni e i costi di gestione. È, inoltre, richiesta, per i casi di gestione diretta di risorse suscettibili di investimento, un’informativa relativa alla considerazione dei fattori ambientali, sociali e di governo societario nella gestione delle risorse e nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio.
In sede di conversione è, invece, venuta meno la previsione concernente l’attribuzione alla COVIP di nuove funzioni di vigilanza sui fondi sanitari e sociosanitari; intervento che mirava a porre rimedio alla significativa debolezza dei controlli pubblici sui fondi sanitari integrativi e sui fondi sociosanitari complementari.
La legge n. 50/2026 assume così una portata prevalentemente informativa e di trasparenza, senza introdurre un nuovo modello di vigilanza sui fondi né attribuire, per effetto della novella, nuove competenze all’autorità già titolare delle funzioni di controllo. La disciplina appare, piuttosto, orientata a rafforzare la conoscibilità dell’attività e della situazione economico-finanziaria dei fondi in attesa della più ampia riforma organica del settore.
Accreditamento e selezione degli erogatori privati: una procedura ad evidenza pubblica fondata su criteri premiali
Un ulteriore gruppo di norme riguarda la disciplina della selezione degli erogatori privati accreditati con i quali le regioni e le aziende sanitarie possono stipulare gli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/1992.
L’articolo 26, comma 3, legge n. 50/2026 novella l’art. 36 legge 16 dicembre 2024, n. 193, stabilendo che la revisione degli accordi debba prevedere, ai fini della selezione degli erogatori, lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto del diritto dell’Unione europea e dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, che consenta di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità assistenziale articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilità.
La disposizione si inserisce nel percorso di progressiva apertura delle procedure di selezione degli erogatori privati alla concorrenza, avviato dalla legge n. 118/2022 e successivamente recepito dall’art. 36, comma 1-bis, legge n. 193/2024. La novella non modifica, dunque, la scelta di fondo di ricorrere a una procedura ad evidenza pubblica, ma ne definisce più puntualmente i criteri, affiancando ai principi di derivazione europea l’esigenza di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità assistenziale[ref]Di recente N. Pica, L’accreditamento dei privati in sanità. Spunti di riflessione sui recenti tentativi di riforma, in Federalismi.it, 2026, pp. 212-247.[/ref].
La legge n.50/2026 introduce, inoltre, un sistema premiale volto a valorizzare specifiche caratteristiche degli erogatori. Tra i criteri individuati rientrano la capacità di assicurare sul territorio i servizi richiesti, la capillarità della rete e i volumi delle prestazioni erogate, gli investimenti realizzati per migliorare la qualità delle prestazioni e l’aggiornamento tecnologico delle dotazioni, nonché l’adeguatezza del rapporto tra personale qualificato e numero degli assistiti. Particolare rilievo assume, inoltre, la capacità produttiva dell’erogatore di contribuire alla riduzione delle liste di attesa nella specifica branca di accreditamento.
Il sistema premiale tiene conto anche delle peculiarità delle strutture nelle quali assume maggiore rilievo la dimensione organizzativa rispetto a quella tecnologico-strutturale. Per tali strutture, la procedura attribuisce rilevanza all’apporto concretamente dimostrato nella realizzazione di livelli qualitativamente elevati di assistenza, le esperienze pregresse e consolidate, la conoscenza delle specificità del territorio e dei relativi setting assistenziali, con particolare attenzione alle aree caratterizzate da bisogni complessi o da condizioni di fragilità.
La disposizione appare così idonea a valorizzare l’esperienza, l’attività e gli investimenti degli erogatori che, anche grazie a una presenza consolidata sul territorio, siano in grado di contribuire agli obiettivi di qualità dell’assistenza, continuità della presa in carico e risposta ai bisogni delle aree caratterizzate da maggiore complessità o fragilità.
Approvvigionamento dei farmaci, telemedicina e nuove forme di presa in carico
Un ulteriore gruppo di disposizioni interviene sulla continuità delle cure, attraverso misure volte a semplificare l’approvvigionamento dei medicinali e a rafforzare gli strumenti di presa in carico a distanza.
In particolare, l’art. 15 D.L. n.19/2026 consente alle Regioni, al fine di garantire un’adeguata continuità terapeutica, di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando prevista dall’art. 76 d.lgs. n. 36/2023 per l’approvvigionamento di farmaci coperti da brevetto in indicazioni d’uso esclusive, quando tali medicinali siano forniti sul mercato da un unico operatore titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio. La disposizione ricomprende espressamente i farmaci destinati al trattamento delle malattie rare e i farmaci innovativi.
La misura è diretta a evitare che le ordinarie modalità di approvvigionamento determinino ritardi o interruzioni nella disponibilità di terapie per le quali non risultano alternative sul mercato. La norma si colloca, pertanto, in una logica di semplificazione delle procedure di acquisto funzionale alla continuità terapeutica, lasciando alle Regioni la facoltà di ricorrere allo strumento previsto dal Codice dei contratti pubblici nei casi individuati dalla disposizione.
Un ulteriore intervento riguarda lo sviluppo della telemedicina quale strumento di rafforzamento della presa in carico territoriale dei pazienti oncologici. L’art. 4-bis D.L. n. 19/2026 stabilisce che le Regioni attuino, ove non già attivato, un servizio di telemonitoraggio e teleconsulto rivolto ai pazienti oncologici, al fine di garantire una presa in carico tempestiva. Il servizio deve essere realizzato nelle province del territorio regionale nelle quali sia stato finanziato un servizio di telemedicina nell’ambito della Missione 6 «Salute», Componente 1, Intervento 1.2 «Casa come primo luogo di cura e telemedicina», Sub-investimento 1.2.3 «Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici» del PNRR.
La disposizione si inserisce così nel percorso di attuazione degli investimenti del PNRR, confermando la rilevanza della telemedicina nell’ambito degli strumenti di sanità digitale, in linea con quanto già previsto dalla legge di bilancio 2026 (art. 1, commi 405-411, legge 30 dicembre 2025, n. 199) che ha assegnato ad Agenas 20 milioni di euro per l’anno 2026 per il potenziamento dei servizi di telemedicina, attraverso procedure finalizzate a fornire ai professionisti sanitari dispositivi medici per il monitoraggio dei pazienti e a sostenere lo sviluppo omogeneo dei percorsi di telemedicina sul territorio.
Misure di semplificazione per l’attuazione della riforma in materia di disabilità: sperimentazione e integrazione delle informazioni
Un ulteriore intervento riguarda l’attuazione della riforma in materia di disabilità, attraverso alcune misure dirette a semplificare e rendere più efficace il nuovo sistema di valutazione e presa in carico delle persone con disabilità.
Le modifiche si inseriscono nella più ampia trasformazione del sistema di presa in carico delineata dal d.lgs. n. 62/2024, rafforzando il raccordo tra valutazione della condizione di disabilità, accesso alle prestazioni e costruzione del progetto di vita.
Vengono modificate le modalità di composizione delle unità di valutazione di base, ampliando le specializzazioni mediche che possono assumere la presidenza delle commissioni e prevedendo, in determinati casi, la partecipazione a distanza del medico competente.
Particolarmente significativa è la previsione relativa alla circolazione delle informazioni necessarie alla presa in carico. La commissione è tenuta a informare il soggetto con disabilità della possibilità di chiedere all’INPS l’invio telematico del certificato della condizione di disabilità agli enti competenti per l’elaborazione del progetto di vita. A tal fine, l’INPS deve mettere a disposizione uno specifico servizio interoperabile con eventuali piattaforme regionali.
La legge consente inoltre all’INPS di stipulare convenzioni con Regioni e Province autonome per la condivisione di banche dati e informazioni con le autonomie locali che forniscono prestazioni assistenziali o sanitarie alle persone con disabilità, allo scopo di agevolare l’erogazione delle rispettive prestazioni.
La dimensione organizzativa viene accompagnata, in questo senso, da una maggiore integrazione dei dati e delle informazioni tra i soggetti coinvolti, con l’obiettivo di ridurre gli adempimenti a carico della persona e favorire una presa in carico maggiormente coordinata.
L’articolo 7, comma 4, modifica le modalità di utilizzo e di riparto del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, attribuendo all’autorità politica delegata in materia di disabilità la competenza a definire, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, le modalità di utilizzo del Fondo per l’attuazione delle misure di competenza statale.
Considerazioni conclusive
Nel complesso, le disposizioni esaminate delineano un intervento eterogeneo, ma accomunato dall’esigenza di rafforzare la capacità organizzativa dei sistemi sanitari e sociosanitari e di accompagnare la trasformazione delle modalità di erogazione dell’assistenza.
L’attenzione del legislatore si sposta, pertanto, dalla sola disponibilità di nuove strutture, tecnologie o risorse alla capacità di assicurarne l’integrazione nell’ordinario funzionamento dei servizi, garantendo continuità assistenziale, adeguatezza dell’offerta e una presa in carico maggiormente coordinata, anche in relazione ai diversi bisogni dei territori e delle persone.