Diritto all’oblio oncologico: Legge n. 193 del 2023

Trattamenti sanitari

Un passo importante per la lotta contro le discriminazioni degli ex malati di cancro.

Il 7 dicembre 2023 il Presidente della Repubblica ha promulgato la legge n. 193 del 2023, con la quale in Italia sono state introdotte delle specifiche disposizioni volte ad assicurare, come risulta dall’art. 1 della stessa, la parità di trattamento e la garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche.

L’obbiettivo dichiarato è quello di fornire strumenti concreti di contrasto alle discriminazioni per coloro che hanno superato una malattia tumorale, senza che il proprio pregresso stato di salute possa continuare a perseguitarli, a tal punto da vedersi impedito l’accesso a molte attività essenziali per la vita e la realizzazione personale.

Cosa si intende per oblio oncologico e a chi si rivolge la nuova legge?

La nuova disciplina, frutto dell’assorbimento di più disegni di leggi presentati sulla stessa materia, vede come propri destinatari tutti coloro che sono guariti da una patologia oncologica da più di dieci anni, senza che dopo la conclusione del trattamento terapeutico si siano verificati casi di recidiva.

Il termine, tuttavia, è ridotto a cinque anni nel caso in cui la malattia sia sorta prima del compimento del ventunesimo anno. Una simile scelta tiene conto di evidenze di carattere scientifico, secondo cui le malattie tumorali non presentano tutte le stesse caratteristiche e per molte di esse oggi è possibile guarire definitivamente. Ciò significa che per alcuni malati di tumore la probabilità di contrarre nuovamente una malattia oncologica, trascorso un certo lasso di tempo dalla guarigione senza ricadute, è pari a quella di chi, nelle medesime condizioni, non ne è mai stato affetto.

Pertanto, con il riconoscimento di un diritto all’oblio oncologico il legislatore ha voluto impedire che i soggetti appena indicati siano tenuti a fornire informazioni sulla loro pregressa patologia nelle situazioni e nei casi indicati dalla stessa legge n. 193 del 2023, così da evitare che essi siano trattati come malati per tutta la loro vita e siano soggetti a disparità di trattamento che non hanno alcun fondamento razionale e scientifico.

In quali ambiti può essere esercitato il diritto all’oblio oncologico?

A differenza della disciplina introdotta in altri Stati, il legislatore italiano ha voluto predisporre degli strumenti di lotta contro le discriminazioni a cui possono andar incontro gli ex malati oncologici in diversi ambiti. Alcuni dei profili di maggior interesse possono essere sintetizzati come segue.

Stipula o rinnovo di contratti, in primis, di assicurazione, investimento, erogazione di servizi bancari o finanziari, ma più in generale per ogni tipologia di contrato (art. 2)

Il diritto all’oblio in questo caso si sostanzia:

  • nell’impossibilità che gli ex malati oncologici siano chiamati a fornire informazioni sul loro precedente stato di salute;
  • nel divieto per le banche, istituti di credito, intermediari finanziari o assicurativi di ottenere informazioni sanitarie, riguardanti l’ormai superata patologia oncologica, attraverso modalità diverse dalla richiesta alla persona direttamente interessata, inclusa l’impossibilità di richiedere che siano svolte visite mediche di controllo e accertamenti sanitari;
  • nel divieto per gli operatori nel campo assicurativo, finanziario o bancario di utilizzare le informazioni riguardanti la precedente condizione di malattia, di cui dovessero essere già in possesso, per determinare le condizioni contrattuali dei servizi offerti agli ex malati oncologici.

Inoltre, a essere previsto è un vero e proprio onere di informazione attraverso la predisposizione e l’utilizzo di appositi moduli o formulari in tutte le fasi di accesso ai servizi assicurativi, bancari, di investimento e finanziari .

In generale è previsto che nessuna disparità di trattamento sia applicata agli ex malati di tumore, prevedendo la nullità, a vantaggio della persona che ha superato la malattia e rilevabile dal giudice d’ufficio, delle clausole difformi  dalla presente disciplina legislativa nonché di quelle ad esse connesse, lasciando intatta la validità della parte restante del contratto.

Adozioni (art. 3)

Con la l. n. 193 del 2023 sono state apportate delle modifiche alle legge n. 184 del 1983, in cui è inserita la disciplina in materia di adozioni. Con esse è stato stabilito che, tanto per le adozioni all’interno dell’ordinamento nazionale tanto per quelle aventi un carattere internazionale, nonché per quelle in casi particolari, è fatto divieto di svolgere indagini sul precedente stato di salute degli aspiranti genitori adottivi, quando, in assenza di recidiva, siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione della terapia oncologica attiva oppure cinque, se la diagnosi è stata formulata prima del ventunesimo anno d’età dell’interessato.

Accesso ai concorsi pubblici, al lavoro e alla formazione professionale (art. 4)

Il divieto di richiedere, e considerare, informazioni sul pregresso stato di salute a coloro che rientrano nell’ambito di applicazione della l. n. 193 del 2023 è stato specificamente introdotto anche nell’ambito dei concorsi pubblici, in cui sia previsto l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica dei candidati.

In aggiunta, al fine di evitare che il superamento di una patologia difficile, come quella oncologica, possa continuare a costituire un ostacolo per l’inserimento dei guariti nel mondo del lavoro, è stata inserita nell’art. 4, 2 comma, della legge sull’oblio oncologico la previsione della possibilità di avviare politiche attive specifiche da parte del Ministero del lavoro di concerto con quello della Salute mediante l’adozione di apposito decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Attuazione del Piano europeo di lotta contro il cancro

Le nuove misure approvate dal Parlamento italiano si inseriscono in un progetto più ampio che riguarda l’intera Unione europea.

Infatti, la Commissione europea, il 3 febbraio 2021, ha elaborato un Piano di lotta contro il cancro, con lo scopo di facilitare la prevenzione di diagnosi di tumore, nonché di migliorare le condizioni di vita all’interno degli Stati dell’Unione dei malati e di coloro che hanno superato positivamente la malattia.

Essa ha tenuto conto dei dati, per cui ogni anno circa 3,5 milioni di persone nell’UE sono destinatarie di una diagnosi di malattia oncologica e circa 1,3 milioni di persone muoiono per un tumore. Il rischio che si vuole scongiurare è dunque quello che i tumori diventino la prima causa di morte all’interno dell’Unione, posto che oltre il 40% delle malattie tumorali può essere adeguatamente affrontato e superato con un’adeguata prevenzione.

Molto ancora deve essere fatto, affinché un soddisfacente coordinamento tra i diversi Stati membri possa essere realizzato sotto questo profilo, tuttavia la recente legge approvata dal Parlamento italiano sembra aver posto un nuovo tassello per un futuro più radioso per coloro che sono riusciti a superare “il male del secolo”.