Corte costituzionale e fine vita

Fine vita

 Quando non è punibile l’aiuto al suicidio?

Il caso

Fabiano Antoniani, noto come dj Fabo, nel 2014, a seguito di un grave incidente stradale, era divenuto tetraplegico, cieco, incapace di respirare, alimentarsi ed evacuare autonomamente, pur conservando inalterate le sue facoltà intellettive e volitive, nonché la percezione dei costanti dolori che lo affliggevano.

Dopo lunghi e ripetuti ricoveri ospedalieri e diversi tentativi di cura, le sue condizioni erano state ritenute irreversibili. Pertanto, poco meno di due anni dopo l’incidente, egli maturò la volontà di recarsi in Svizzera, per sottoporsi al suicidio medicalmente assistito. Per farlo, chiese aiuto a Marco Cappato, che il 25 febbraio 2017 lo accompagnò con apposita autovettura nella clinica, dove il successivo 27 febbraio avvenne il suicidio.

Al suo ritorno, Cappato si autodenunciò. A suo carico si aprì un procedimento penale per il reato di cui all’art. 580 c.p. Nel corso del giudizio la Corte d’Assise di Milano, sollevò questione di legittimità costituzionale, censurando lo stesso art. 580 c.p. rispetto a: gli artt. 2, 13, 1 comma e 117 Cost., quest'ultimo in riferimento agli artt. 2 e 8 CEDU, nella parte in cui ad essere incriminate sono le condotte di aiuto al suicidio, indipendentemente dal loro contributo alla determinazione o rafforzamento del proposito suicidario; gli artt. 2, 13, 25, 2 comma, 27, 3 comma, Cost., nella parte in cui è previsto per le condotte di aiuto al suicidio, che non abbiano influito sulla volontà dell’aspirante suicida, un trattamento sanzionatorio analogo a quello delle più gravi condotte di istigazione.

Ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 2018

Sulle questioni sopra descritte la Corte costituzionale, in modo del tutto innovativo (v. §4), si è pronunciata attraverso due provvedimenti.

Con l’ordinanza n. 207/2018 essa ha ritenuto che la fattispecie di reato ex art. 580 c.p. non possa ritenersi di per sé costituzionalmente illegittima: essa assolve, prima di tutto, alla funzione di tutelare il diritto alla vita delle persone vulnerabili, che, trovandosi in condizioni di difficoltà, potrebbero essere facilmente indotte a compiere scelte estreme e irreversibili.

Ciononostante, i giudici costituzionali hanno preso atto di come lo sviluppo tecnologico e scientifico in campo medico abbia creato delle situazioni nuove, inimmaginabili all’epoca dell’introduzione della norma incriminatrice, data l’attuale possibilità di realizzare degli interventi salvavita, che, tuttavia, non sempre sono in grado di assicurare un pieno recupero delle funzioni dell’organismo, consentendo a tali pazienti di tornare a vivere una vita autonoma e senza sofferenze.

Data la vicenda nell’ambito della quale le questioni di legittimità sono state sollevate, particolare attenzione è stata rivolta alle ipotesi in cui la scelta del suicidio sia maturata da persone che sono: affette da una patologia irreversibile, causa di sofferenze fisiche e psicologiche, avvertite dall’interessato come intollerabili; tenute in vita da trattamenti di sostegno vitale senza perdere la capacità di prendere decisioni consapevoli e libere.

Secondo la Corte in questi casi le esigenze di tutela che, generalmente, costituiscono la ragion d’essere del reato ex art. 580 c.p. vengono messe in discussione: il divieto assoluto di aiuto al suicidio costituirebbe un limite alla libertà di autodeterminazione del malato (ex artt. 2, 13, 32, 2 comma, Cost.) nella scelta delle terapie, incluse quelle funzionali a porre fine alla sua vita, posto che solo l’intervento di soggetti terzi potrebbe consentire a questi pazienti di morire in modo conforme al proprio concetto di dignità attraverso modalità meno lente e dolorose rispetto all’interruzione dei presidi di sostegno vitale, previsti dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219 [ref]legge 22 dicembre 2017, n. 219[/ref].

Infatti, in base alla disciplina legislativa esistente, il medico non può mettere a disposizione del paziente, che si dovesse trovare nelle condizioni delineate dalla Corte, trattamenti idonei a cagionarne la morte, essendo solamente possibile la sedazione profonda continua fino al momento del decesso.

Tuttavia, nonostante i profili di incostituzionalità rilevati, la Consulta ha sottolineato come una soluzione concreta non potesse ravvisarsi nella semplice espunzione del reato di aiuto al suicidio, avendo una simile decisione la conseguenza di creare una lacuna normativa inidonea a tutelare le persone vulnerabili da qualsiasi forma di abuso in un ambito estremamente delicato sul piano etico-morale.

Ad essere richiesto era, dunque, un bilanciamento tra interessi costituzionalmente rilevanti, che la Corte costituzionale non poteva compiere, data la molteplicità di soluzioni percorribili. Pertanto, attraverso il rinvio della trattazione delle questioni di legittimità costituzionale all’udienza pubblica del 24 settembre 2019, al legislatore era stata data la possibilità di esercitare la discrezionalità politica che gli è propria, intervenendo sulla disciplina legislativa censurata, prima della pronuncia di una sentenza di accoglimento.

Sentenza n. 242 del 2019

Dato il mancato intervento del Parlamento nei tempi stabiliti con l’ordinanza n. 207 del 2018, la Corte costituzionale, in conformità alle argomentazioni già esposte, si è trovata costretta a dichiarare, con la sentenza n. 242/2019, l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 c.p., nella parte in cui non esclude la punibilità delle condotte, volte ad agevolare l’esecuzione di volontà suicidaria autonomamente e liberamente formata da persona capace di assumere decisioni libere e consapevoli, tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale a causa di patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche reputate dalla stessa intollerabili, se realizzate:

  • con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 o altre idonee a fornire garanzie sostanzialmente equivalenti per i fatti anteriori alla pubblicazione della sentenza n. 242/2019 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
  • sempre che tali modalità di esecuzione siano state sottoposte al controllo di una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico competente per territorio.

La tecnica decisoria inaugurata dalla Corte costituzionale

Con l’ordinanza e la sentenza sopra richiamate, la Corte costituzionale, esercitando i suoi poteri di gestione del processo costituzionale, in uno spirito di leale e dialettica collaborazione ha inaugurato una tecnica decisoria inedita, funzionale a superare le disfunzioni che avevano dimostrato di avere le pronunce con monito al legislatore, data la sistematica inerzia di quest’ultimo. La nuova tecnica, in base alla prassi registrabile fino a questo momento, si articola in due fasi.

  • Una prima di carattere “interlocutorio”, in cui con ordinanza vengono esposti compiutamente i vizi di illegittimità costituzionale riscontrati nella normativa censurata e viene rinviata la trattazione della causa a una futura udienza. Lo scopo è quello di incentivare un intervento del legislatore, finalizzato alla rimozione dei profili di illegittimità, precedentemente indicati, attraverso l’esercizio della discrezionalità politica che gli compete, così da evitare la pronuncia di una sentenza di accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale.
  • Una seconda fase, che si colloca allo spirare del termine indicato nell’ordinanza e che, in base a quanto accaduto finora, può articolarsi alternativamente in: una sentenza di accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, così come prospettato nell’ordinanza interlocutoria, in caso di inerzia del legislatore; un’ordinanza di restituzione degli atti al giudice rimettente, qualora l’intervento legislativo ci sia stato e la normativa censurata sia stata oggetto di modifica [ref]ordinanza n. 227/2022[/ref].