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05 mag 2025 11:45 5 maggio 2025

Pubblicazione in G.U. della Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) sulle macrolesioni

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Introduzione al d.P.R. 12/2025 su macrolesioni

Dopo una lunga attesa, nella Gazzetta Ufficiale n. 40/2025 è stato pubblicato il d.P.R. 12/2025, il quale attua l’art. 138 cod. ass. e definisce i valori pecuniari delle menomazioni di non lieve entità (o macrolesioni) da sinistro stradale e malpractice sanitaria. 

Il provvedimento n. 164/2024 del Consiglio di Stato

Come si legge in un precedente aggiornamento, con provvedimento n. 164/2024 la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, ravvisando alcune criticità procedurali e di merito, sospendeva l’espressione del parere sullo schema di d.P.R., approvato il 16 gennaio dal Consiglio dei Ministri, e avente ad oggetto il “regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, ai sensi dell’articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”.

Ricorrendo proprio alle parole dei giudici di Palazzo Spada, la sospensione del parere mirava a “consentire all’Amministrazione richiedente di riattivare […] l’analisi di contesto ed aggiornare […] i dati sottostanti alla articolata elaborazione tabellare, esplicitando i termini di un confronto comparativo puntuale e circostanziato con i parametri attualmente utilizzati nelle varie sedi giudiziarie e validati dalla giurisprudenza di legittimità ed illustrando le opzioni di standardizzazione ed uniformazione concretamente perseguite”[ref]Il testo si ricava dal successivo parere emesso con riferimento alle T.U.N.: cfr. Cons. Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, 24 settembre 2024, n. 1282, par. 3.[/ref].

L’approvazione della T.U.N.

Così, dopo la sostanziale bocciatura del primo testo, l’intervento del Ministero e l’emissione del successivo parere n. 1282 da parte del Consiglio di Stato, nella G.U. n. 40 del 18 febbraio 2025 viene pubblicato il d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, recante la Tabella Unica Nazionale (o, per meglio dire, le Tabelle Uniche Nazionali), la cui entrata in vigore risale allo scorso 5 marzo.

L’intervento non è di poco conto, giacché, a seguito di un’attesa quasi ventennale (come noto supplita dall’intervento di tabelle di matrice giudiziale), si concorre, così, a individuare un sistema ispirato a criteri di uniformità e prevedibilità per il risarcimento del danno alla persona[ref]Per un approfondimento, si legga G. Ponzanelli, Determinazione ex ante del danno alla persona: dalle Tabelle Giudiziali all’approvazione delle T.U.N. nella ricerca di una responsabilità civile sostenibile, in Danno e resp., 2025, 5 ss.[/ref].

Il decreto in esame dà attuazione all’art. 138 cod. ass., di recente riformulato dalla l. 4 agosto 2017, n. 124 e dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, il quale rinvia all’emanazione di “specifiche tabelle uniche per tutto il territorio della Repubblica” l’apprezzamento economico, in particolare, del “valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso” (lett. b).

Come previsto all’art. 1, primo comma, del d.p.r. n. 12/2025, specificamente interessato è l’ambito delle menomazioni all’integrità psico-fisica non lievi (comprese, quindi, tra i dieci e i cento punti percentuali) conseguenti alla responsabilità da circolazione dei veicoli nonché, anche per effetto del richiamo operato dall’art. 7, quarto comma, della l. 8 marzo 2017, n. 24, di quella correlata all’attività dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria.

Le novità del decreto

Questi, in breve, i principali punti di interesse del decreto: 

  • Il provvedimento si compone di due allegati. Nell’Allegato I, il decreto prevede delle “tavole” che fissano i coefficienti moltiplicatori del punto per la valutazione del danno sia biologico che morale, nonché il coefficiente di riduzione al variare dell’età del danneggiato.
  • L’Allegato II (tabella I) disciplina il valore pecuniario del punto di invalidità in caso di danno biologico. Nella tabella II del medesimo Allegato, poi, si stabilisce il valore pecuniario da attribuire al punto di invalidità, comprensivo del danno morale (con aumento minimo, medio e massimo), ossia una “Tabella unica nazionale del risarcimento biologico comprensiva del danno morale, costruita come maggiorazione del danno biologico, rispettivamente per i valori minimi, medi e massimi dei moltiplicatori, per ciascun punto e ciascuna classe di età”.
  • Il valore del primo punto di invalidità è pari a quello stabilito all’art. 139, primo comma, lettera a), cod. ass., tenuto conto dell’aggiornamento di cui al quinto comma (cfr. art. 2).
  • La liquidazione del danno biologico temporaneo avviene, invece, in conformità all’art. 139, primo comma, lett. b) e quinto comma, cod. ass.; l’incremento per il danno morale è fissato tra il 30 e il 60% del valore del danno biologico temporaneo (cfr. art. 3). 
  • Tali disposizioni si applicano ai sinistri verificatisi in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto (art. 5).