31 ottobre 2024

Responsabilità sanitaria, confermata l’operatività dell’azione diretta (Trib. Milano, sez. I, ord. 26 agosto 2024)

Giurisprudenza

Il ricorso allo strumento assicurativo: un pilastro della legge Gelli-Bianco

La legge 8 marzo 2017, n. 24 (rubricata “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”) di riforma della responsabilità sanitaria ha ricorso ad un sistema combinato di risposte ai pregiudizi da "malpractice" in ambito medico. Al centro di questa ibridazione si colloca, tra gli altri istituti, la regolamentazione dello strumento assicurativo (artt. 10-14 l. cit.), che ben testimonia la trasversalità e la completezza dell’intervento di riforma. 

Le misure assicurative, infatti, spingendo il sistema della responsabilità verso la socializzazione del rischio, contribuiscono a facilitare la riparazione delle perdite: per un verso, infatti, si garantisce al danneggiato la sicurezza di un soggetto capiente che possa indennizzarlo della perdita subita; per un altro, sollevando l’operatore (o la struttura sanitaria) dal rischio, così trasferito alla compagnia d’assicurazione, di vedere compromessa la propria capacità patrimoniale. 

In questo senso, oltre alla previsione di un obbligo assicurativo (unilaterale) in capo alle strutture e ai professionisti sanitari, la legge Gelli-Bianco ha istituito un fondo di garanzia, prevedendo, altresì, l’esperimento di un’azione diretta da parte del paziente nei confronti della compagnia d’assicurazione del danneggiante. 

L'azione diretta contro l'assicurazione: un nuovo strumento per i pazienti danneggiati

Proprio con particolare riguardo a quest’ultimo strumento, l’art. 12 della legge n. 24/2017 – mutuando, tra le altre, la disciplina dell’assicurazione per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti (art. 144 del Codice delle assicurazioni private) – stabilisce che, eccettuate le ipotesi rese dall’art. 8, “il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma 1 dell’art. 10 e all’esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10”. 

L’efficacia di tale previsione viene accentuata, sul piano processuale, dall’inopponibilità al danneggiato delle eccezioni derivanti dal contratto (art. 12, secondo comma), purchè “diverse da quelle stabilite dal decreto di cui all’articolo 10, comma 6, che definisce i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie di cui all’articolo 10, comma 2”. 

Astraendo dalle specificità dell’azione diretta nell’ambito sanitario [ref]D. Poletti, L’azione diretta per gli «accidenti» derivanti dall’esercizio dell’attività e della professione sanitaria, in G. Iudica (a cura di), La tutela della persona nella nuova responsabilità sanitaria, Milano, 2019, 351 ss.[/ref] dell’istituto va senz’altro enfatizzata la finalità riparatoria, in quanto consente al danneggiato la celere identificazione di un soggetto al quale avanzare le pretese risarcitorie, così rafforzandone le ragioni di tutela. 

L'implementazione del decreto attuativo n. 232/2023

Secondo quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 12 della legge n. 24/2017, le disposizioni relative all’azione diretta avrebbero trovato applicazione solo a partire dall’implementazione del decreto attuativo di cui all’art. 10, sesto comma (decreto, questo, la cui emanazione era attesa nei centoventi giorni successivi alla data dell’entrata in vigore della riforma Gelli-Bianco). 

Per questa ragione, l’istituto non ha trovato, fino a tempi recentissimi, una sua traduzione concreta nella prassi giudiziale. A fare da eccezione sono casi, piuttosto isolati, in cui taluni Giudici di merito [ref]Cfr. Trib. Verona, ord., 10 maggio 2018.[/ref] hanno affermato la legittimazione passiva dell’impresa d’assicurazione nell’ambito del procedimento per consulenza tecnica preventiva ex art. 8. 

Ben sette anni più tardi dalla pubblicazione della legge n. 24/2017 di riforma della responsabilità sanitaria, lo scorso 1° marzo 2024 veniva pubblicato il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 232 del 15 dicembre 2023 in materia di obbligo assicurativo in capo alle strutture e agli esercenti la professione sanitaria. 

Il decreto, composto da 19 articoli, disciplina, tra i vari aspetti, i requisiti minimi di garanzia dei contratti assicurativi stipulati ai sensi dell’art. 10 della legge n. 24 (artt. 3-8) e le altre analoghe misure di copertura, unitamente alle loro condizioni generali di operatività (artt. 9 ss.). 

L’ordinanza del Tribunale di Milano

Proprio sul presupposto dell’entrata in vigore del decreto attuativo, con ordinanza dello scorso 26 agosto, la Prima Sezione Civile del Tribunale di Milano ha ammesso l’esperimento dell’azione diretta del danneggiato nell’ambito dei giudizi di responsabilità sanitaria. 

In particolare, a fondamento di tale esito il Tribunale ha rilevato come l’implementazione del decreto dovesse intendersi quale “presupposto processuale” ai fini dell’operatività dell’azione diretta, non facendo riferimento, invece, “alla necessità, sostanziale, dell’avvenuto previo adeguamento delle condizioni contrattuali, restando per il vero questo ambito confinato al merito (ove potrà essere esaminato compiutamente il tema delle eccezioni opponibili anche in relazione a contratti stipulati anteriormente alla entrata in vigore del decreto)”. 

In altri termini, l’azione diretta risulta liberamente esperibile, a prescindere dall’effettivo adeguamento dei contratti di assicurazione alle condizioni imposte dal decreto attuativo; la questione delle eccezioni esperibili, viceversa, viene consegnata ad una valutazione casistica. 

È rilevante considerare, infine, come peraltro avverte il Giudice meneghino, l’importanza della partecipazione della compagnia assicurativa al procedimento instaurato ex artt. 8 legge n. 24/2017 e 696-bis c.p.c. (anche nella prospettiva del miglior perseguimento delle finalità conciliative sue proprie).