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08 set 2026 07:00 8 settembre 2026

Quale tutela contro l’esecuzione della pena in istituti insalubri?  Sollevata una questione di legittimità costituzionale degli artt. 147 c.p. e 47-ter, comma 1-ter ord. penit. (Tribunale di Sorveglianza di Firenze, 4 marzo 2026, ord. n. 636)

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La Corte costituzionale è chiamata a giudicare della conformità rispetto al dettato della Carta fondamentale degli artt. 147 c.p. e 47-ter, comma 1-ter ord. penit., nella parte in cui non prevedono un’ipotesi di rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena quando quest’ultima sia destinata a svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità, in violazione degli artt. 27, comma 3, 117, comma 1, 2 e 25 comma 2 Cost., a causa delle gravi carenze strutturali e dei problemi sul piano dell’igiene e della salubrità degli ambienti in cui versa l’istituto penitenziario che ospita il detenuto istante.

La vicenda giudiziaria alla base del provvedimento

Il provvedimento in parola ha alla sua base un iter processuale complesso[ref]Per una completa ricostruzione della vicenda si rinvia a I. Giugni, Carceri insalubri e poco dignitose: sollevata q.l.c. per mancanza di un “rimedio estremo” che consenta di porre fine a una detenzione inumana, in Sist. pen., 2026, n. 3, p. 133 ss.[/ref]. Esso, infatti, prendeva avvio con la presentazione, da parte di un detenuto ristretto nel carcere fiorentino di Sollicciano, di un reclamo giurisdizionale, ai sensi dell’art. 35-bis ord. penit.[ref]Come è noto, lo strumento del reclamo giurisdizionale è stato introdotto dal legislatore a seguito della condanna dello Stato italiano pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Torreggiani e altri c. Italia nel 2013 per violazione dell’art. 3 CEDU. L’istituto, infatti, mira a colmare l’assenza, censurata dai giudici di Strasburgo, di efficaci rimedi preventivi e compensativi per le situazioni in cui la restrizione della libertà personale avvenga in spregio ai diritti dei detenuti. Sul punto, K. Natali, Il reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza, Giappichelli, Torino, 2019, p. 1 ss.; nonché gli studi raccolti in F. Fiorentin (a cura di), La tutela preventiva e compensativa per i diritti dei detenuti, Giappichelli, Torino, 2019.[/ref], volto a ottenere il risanamento delle condizioni detentive, ritenute incompatibili con il principio di umanità della pena. Respinta dal magistrato di sorveglianza competente, l’istanza veniva, invece, accolta dal Tribunale, che ordinava all’Amministrazione di porre in essere una serie di interventi diretti a far cessare la violazione.

Rimasto ineseguito l’ordine, il reclamante dava inizio a un giudizio di ottemperanza, ex art. 35-bis, comma 5 ord. penit. In quella sede, la magistratura di sorveglianza provvedeva ad assegnare all’Amministrazione penitenziaria termine di giorni 80 per la predisposizione di un piano attuativo volto a ottemperare alle prescrizioni ingiunte e fissava udienza per la verifica dell’adempimento. Preso atto della sostanziale inerzia dell’insufficienza delle misure messe in opera, la difesa formulava un’istanza di differimento della pena, di cui all’art. 147 c.p.[ref]Vale la pena segnalare come, precedentemente, il detenuto avesse già chiesto il differimento della pena, con applicazione della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter ord. penit. Tuttavia, il Tribunale dichiarava inammissibile l’istanza, sostenendo che l’ipotesi invocata dall’istante non fosse prevista dalla legge.[/ref], e,  nel contempo, chiedeva di sollevare una questione di legittimità costituzionale dell’articolo appena citato e dell’art. 47-ter, comma 1-ter ord. penit., nella parte in cui non prevedono che possa disporsi la scarcerazione del detenuto in presenza di una detenzione arrecante un pregiudizio attuale, al quale l’Amministrazione non sia stata in grado di porre rimedio.

Le condizioni strutturali e igienico-sanitarie dell’istituto

Prima di concentrare l’attenzione sulle ragioni giuridiche poste dalla Magistratura di sorveglianza a fondamento della questione di legittimità costituzionale, occorre soffermarsi brevemente sulle condizioni strutturali e igienico-sanitarie dell’istituto penitenziario in cui si trova il detenuto interessato, in quanto di estrema importanza per la ricostruzione della situazione fattuale, che fa da sfondo al dubbio di costituzionalità prospettato.

Sulla base delle informazioni fornite dal provvedimento in commento, infatti, si ricava che la struttura carceraria versa in una situazione di degrado. Più nello specifico, viene registrata la presenza, all’interno delle camere di pernottamento, delle c.d. cimici del letto, anche a valle delle operazioni di disinfestazione intraprese, nonché di topi e scarafaggi, in prossimità delle cucine.

Sul versante strutturale, la mancanza di un’efficace impermeabilizzazione delle facciate oblique e delle coperture consente copiose infiltrazioni di acqua nei locali, nei corridoi e nelle aree di passeggio. Tale circostanza, a sua volta, provoca la formazione di larghe pozze d’acqua stagnante e di estese colonie di muffa, determinando altresì lo scrostamento degli intonaci, con rischio per l’incolumità di tutti coloro che accedono all’istituto.

In alcuni periodi, si è, infine, segnalata la mancanza di acqua calda nelle camere di pernottamento e nelle docce a disposizione dei detenuti.

A questo punto, si deve dare atto di come l’Amministrazione penitenziaria, da parte sua, non sia rimasta del tutto inerte. L’ordinanza in commento, sul punto, dà conto di come essa abbia più volte annunciato il riavvio degli interventi programmati di manutenzione, compreso l’acquisto di lavatrici e asciugatrici prima assenti, ancor prima dell’avvio del procedimento di ottemperanza ex art. 35-bis, comma 5 ord. penit. Tuttavia, anche a seguito dell’ordine della Magistratura di sorveglianza di porre rimedio, le più vistose violazioni persistono: pur avendo l’Amministrazione provveduto, sebbene in ritardo rispetto al termine assegnato, alla disinfestazione straordinaria, ad alcuni interventi nelle camere di pernottamento tramite manutenzione ordinaria (si tratta, in particolare, della sola tinteggiatura dei locali), per tutto il resto l’ordine rimane ineseguito, senza che abbia trovato rimedio la situazione del reclamante, il quale continua a subire un grave pregiudizio derivante dalle condizioni di assoluto degrado della sua camera detentiva[ref]Si tenga, peraltro, presente che, come risulta dall’ordinanza in commento, l’ottemperanza all’ordine impartito all’Amministrazione avrebbe dovuto partire dal riavvio dei lavori indispensabili. Tuttavia, pur essendo la procedura di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva stata avviata tempestivamente, la conclusione dei lavori è stata stimata in circa 55 mesi, esclusi i tempi del collaudo tecnico-amministrativo. Donde l’impossibilità di giungere a una risoluzione dei problemi in tempi celeri anche con la nomina di un commissario ad acta, il quale non potrebbe incidere sulla durata dei lavori.[/ref].

La questione di legittimità costituzionale: rilevanza e non manifesta infondatezza

Constatata la situazione di degrado, e di fronte all’impossibilità di porre rimedio al pregiudizio arrecato al detenuto, il Tribunale solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 147 c.p. e 47-ter, comma 1-ter ord. penit., dal momento che essi non prevedono un’ipotesi di sospensione facoltativa dell’esecuzione della pena che si possa attagliare al caso di specie[ref]In particolare, l’art. 147 c.p. consente il differimento facoltativo della pena: se è presentata domanda di grazia; se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica; se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di donna incinta o di madre di prole di età inferiore a un anno; se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni.[/ref].

In punto di rilevanza, si sostiene che non vi sarebbero altre strade efficacemente percorribili. Anzitutto, non sarebbe risolutivo lo spostamento del detenuto in un’altra camera di pernottamento, in quanto lo stato generale della struttura probabilmente non potrebbe offrire una stanza in condizioni nettamente migliori di quella attuale[ref]L’ordinanza in commento precisa poi che lo spostamento di camera, considerato lo stato di sovraffollamento che affligge l’istituto, potrebbe comportare un peggioramento della condizione detentiva sotto il profilo dello spazio disponibile per ogni detenuto all’interno della singola stanza, determinando, in ipotesi, una ulteriore e diversa violazione dell’art. 3 CEDU.[/ref].

In secondo luogo, il detenuto, in ragione del titolo di reato per il quale è stato condannato e dell’entità residua della pena, non può beneficiare di alcuna delle misure alternative che l’ordinamento prevede per esigenze deflative, per scopi di umanizzazione, ovvero a fini rieducativi.

Ne deriva la piena rilevanza della questione di legittimità costituzionale per il giudizio a quo, dal momento che l’introduzione di una nuova ipotesi di differimento dell’esecuzione, con conseguente applicazione della detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter ord. penit., inciderebbe sulla vicenda del condannato istante, nella parte in cui potrebbe determinare la sua traduzione presso la casa di una familiare e, in tal modo, far continuare l’espiazione della pena.

Sul versante della non manifesta infondatezza, il Tribunale di sorveglianza ha buon gioco a sostenere che le condizioni detentive più sopra descritte configurano un trattamento inumano e degradante, perché determinano un’afflittività non giustificata dallo stato detentivo e non tollerabile nel comune sentire. Pertanto, l’inesistenza, nell’ordinamento italiano, di un rimedio estremo per far fronte alle eventualità in cui l’esecuzione della pena debba avvenire in istituti che non garantiscono condizioni detentive rispettose del principio di umanità, nonché degli standard strutturali e igienico-sanitari, si pone, secondo il ragionamento trasfuso nell’ordinanza in commento, in rotta di collisione con numerose pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo, giacché non consente di porre fine alla violazione della prerogativa convenzionale.

Sul punto, come è noto, a partire dalla pronuncia dei giudici alsaziani, nel caso Torreggiani e altri c. Italia del 2013, allo Stato è stata imposta «l’adozione di misure necessarie a ovviare alla violazione derivante da una detenzione inumana, non solo assicurando un rimedio preventivo e/o un adeguato ristoro ex post per le lesioni già subite, ma anche ponendo immediata fine alle violazioni, con l’invito agli Stati membri di dotarsi di un sistema di 'ricorsi interni' che, a parere [del] Tribunale, potrebbe proprio consistere nel procedimento di rinvio facoltativo della pena ex art. 147 c.p. da integrare con l’addizione normativa qui richiesta»[ref]Trib. sorveglianza Firenze, ord. 4 marzo 2026, n. 636, p. 14, in www.sistemapenale.it, 11 marzo 2026.[/ref].

In questo senso, dimostratosi inefficace il rimedio ordinario apprestato dall’ordinamento, vale a dire il reclamo giurisdizionale, non è infatti possibile ricorrere, per effetto del divieto di interpretazione analogica, all’istituto della sospensione facoltativa della pena, poiché il presupposto della grave infermità fisica, richiesto dall’art. 147 c.p., può, secondo la giurisprudenza di merito e di legittimità, ritenersi integrato solo a fronte di una malattia oggettivamente grave, per la quale sia possibile fruire, in libertà, di cure o trattamenti sostanzialmente più efficaci di quelli assicurati in ambito penitenziario, cosa che non si dà nel caso di specie.

Il successivo sequestro preventivo di alcune sezioni dell’istituto da parte del giudice per le indagini preliminari

A questo punto, vale la pena segnalare come le condizioni di disagio dell’istituto abbiano dato vita a un diverso e parallelo procedimento. Si tratta, più nello specifico, di un’indagine per reati contravvenzionali legati alla violazione delle norme sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (artt. 63, 64 e 80 D. Lgs. 9 aprile 2009, n. 81), avviata a seguito di reclami di numerosi detenuti, in relazione a: totale assenza di pulizia dei locali detentivi, inabitabilità strutturale dei dormitori e pericolosità degli impianti elettrici.

In tale contesto, si è giunti, con un provvedimento senza precedenti, al sequestro preventivo di sette sezioni della Casa circondariale con contestuale ordine di trasferimento dei detenuti e relativo cronoprogramma di attuazione[ref]Occorre segnalare che, contro il provvedimento in esame è stata presentata impugnazione nel merito da parte del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Mentre il vincolo reale apposto alle Sezioni è rimasto inalterato, il riesame è stato accolto nella parte relativa all’ordine di trasferimento dei detenuti. Sul punto, V. Stella, Sollicciano, respinto il ricorso del Ministero contro il sequestro di sette sezioni del carcere, in www.ildubbio.it, 11 luglio 2026.[/ref].

Conclusioni

Giunti a questo punto, pare arrivato il momento per qualche riflessione conclusiva.

Se, da un lato, risulta assai arduo formulare ipotesi circa la direzione verso la quale si orienterà la Corte costituzionale, dall’altro, il Tribunale rimettente non sembra avere dubbi circa la praticabilità dell’operazione additiva richiesta ai giudici di Palazzo della Consulta. Secondo l’ordinanza di rimessione, infatti, essa si sostanzierebbe anzi nell’introduzione dell’«unico strumento di effettiva tutela in sede giurisdizionale al fine di ricondurre nell’alveo della legalità costituzionale l’esecuzione della pena, a fronte di condizioni detentive che si risolvono in trattamenti palesemente disumani e degradanti»[ref]Trib. sorveglianza Firenze, ord. 4 marzo 2026, n. 636, cit., p. 12.[/ref], secondo un modo di procedere non estraneo ai poteri concessi in sede di scrutinio de legitimitate legum[ref]A supporto dell’affermazione il Tribunale di Sorveglianza di Firenze cita Corte cost., 19 aprile 2019 n. 99, con cui è stata estesa l’applicazione delle ipotesi di concessione di detenzione domiciliare “in surroga” ai casi di infermità “psichica” sopravvenuta.[/ref].

In attesa dell’udienza, fissata per il 22 settembre 2026, parte della dottrina ha avanzato proposte di modifica dell’art. 147 c.p. in chiave estensiva. In questo senso, si suggerisce, in particolare, di introdurre un’ipotesi di rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena, agganciandola direttamente al riscontro, nel caso concreto e a opera del giudice, del pericolo che la detenzione si risolva in trattamenti contrari al senso di umanità, senza la necessità di applicare contestualmente la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter ord. penit.[ref]Così G.M. Pavarin, Rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena in condizioni inumane? Brevi note su una proposta di riforma dell'art. 147 c.p., aspettando la Consulta, in www.sistemapenale.it, 4 maggio 2026.[/ref].