1 ottobre 2024

Gli odontotecnici rientrano nelle professioni sanitarie?

Giurisprudenza

Via libera all’ingresso degli odontotecnici tra i professionisti sanitari

Con sentenza del 30 gennaio 2024, n. 932, il Consiglio di Stato ha aperto la strada all’ingresso degli odontotecnici tra i professionisti sanitari, rovesciando così la decisione del Tar Lazio (Tar Lazio 14 marzo 2022, n. 2891) che invece l’aveva preclusa.

L’iniziale parere negativo del Ministero della Salute e la decisione del TAR 

La vicenda trae origine dall’istanza presentata, ai sensi dell’art. 5, legge 1 febbraio 2006, n. 43, dalle organizzazioni nazionali di categoria rappresentative degli odontotecnici per avviare l’iter di riconoscimento della figura dell’odontotecnico quale professione sanitaria. La norma disciplina le modalità con cui le associazioni professionali possono attivare la procedura per richiedere l’individuazione di nuove professioni sanitarie da comprendere in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251. Fino ad ora, la figura dell’odontotecnico è rimasta esclusa dalle professioni sanitarie, venendo invece annoverata, in forza di risalente disposto del R.D. n. 1334/1928, tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

Il Ministero della Salute aveva riscontrato l’istanza con “parere non favorevole”, che veniva quindi impugnato innanzi al TAR Lazio. Il ricorso, tuttavia, era rigettato dal giudice di primo grado. Quest’ultimo, più precisamente, condivideva l’argomentazione espressa dal Ministero della Salute secondo cui il riconoscimento della figura dell’odontotecnico nell’ambito delle professioni sanitarie avrebbe violato l’art. 5, l. n. 43/2006, comma 4, stando al quale “la definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni sanitarie avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse”. Ciò in quanto – sia per l’amministrazione, sia per il giudice di prime cure – l’odontotecnico avrebbe “competenze del tutto similari a quelle afferenti i corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria”. 

Il Consiglio di Stato apre nuove strade per gli odontotecnici

In sede di appello, decidendo sul ricorso promosso dalle organizzazioni rappresentative degli odontotecnici, il Consiglio di Stato si è soffermato in particolare su due aspetti.

Dal punto di vista procedurale, in primo luogo, il Consiglio di Stato ha disatteso l’eccezione – sollevata dalle parti resistenti e accolta invece dal TAR – secondo cui larga parte delle censure delle organizzazioni degli odontotecniciavrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile in quanto volta ad ottenere una modifica legislativa o comunque normativa per conseguire il riconoscimento della figura dell’odontotecnico fra le professioni sanitarie. Invero, ha osservato il giudice di secondo grado, le richieste delle appellanti, lungi dal mirare ad una riforma legislativa, si situavano correttamente nel segmento amministrativo dell’iter previsto dalla legge per l’individuazione e l’istituzione di nuove professioni sanitarie, avendo ad oggetto l’assunta illegittimità delle valutazioni negative del Ministero della Salute che impedivano il prosieguo dell’iter medesimo. 

Nel merito – dopo avere ricostruito la cornice ordinamentale che regola la figura dell’odontotecnico e dopo avere chiarito che le relative competenze consistono unicamente nel “costruire apparecchi di protesi dentaria” sulla base delle indicazioni fornite dagli odontoiatri, senza potere mai “esercitare, alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente, sana o ammalata” - il Consiglio di Stato si è poi discostato dalle affermazioni del giudice di prime cure (definite “apodittiche”) sulla supposta sovrapposizione tra competenze degli odontotecnici, da una parte, e degli odontoiatri, dall’altra. Difatti, appurato che le appellanti non avevano richiesto alcuna modifica del contenuto dell’attività odontotecnica come attualmente delineato dalla legge, si è constatato che non vi è interferenza tra le competenze riservare agli odontoiatri e agli odontotecnici: mentre i primi, operando a diretto contatto con il paziente, ricavano i calchi e i modelli e applicano le protesi, i secondi, di contro, realizzano materialmente le protesi. 

Implicazioni e prospettive per gli odontotecnici

Alla luce delle considerazioni succintamente riportate, il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, ha rilevato l’illegittimità del parere ministeriale impugnato. Di conseguenza, fatte salve le ulteriori determinazioni che l’Amministrazione riterrà di adottare in sede di riesame dell’istanza di riconoscimento, torna ad aprirsi per gli odontotecnici la possibilità di vedersi accordato l’ingresso nel novero delle professioni sanitarie ex lege riconosciute, con tutte le ricadute che ne derivano, tra l’altro, in termini ordinistici.