31 maggio 2024

Non più “handicappati” o “disabili”, ma soltanto “persone con disabilità”

Normativa

Il cambio di paradigma e le nuove regole sull’accertamento della condizione di disabilità e sul progetto di vita individuale.

Il 14 maggio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del D.lgs. 3 maggio 2024, n. 62 recante “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”.

Il Decreto è l’ultimo provvedimento normativo di attuazione del processo di adeguamento della disciplina in materia di disabilità, avviato con il D.lgs. 227/2021 e costituisce il cuore della riforma con cui, in particolare, si semplifica il sistema di accertamento dell’invalidità civile e si ridefinisce il “progetto di vita individuale”, quale strumento di accompagnamento delle persone con disabilità, facilitandone l'inclusione sociale e la partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri.

La definizione normativa di disabilità

Viene fornita per la prima volta una definizione unitaria di “condizione di disabilità”, individuandola in “una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva, del neurosviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri” (art. 2, lett. a).

Il Decreto interviene quindi ad adeguare, anche sotto il profilo espressivo, la normativa esistente prevedendo che, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, i termini “handicap”, “persona handicappata”, “portatore di handicap”, “persona affetta da disabilità”, “disabile” e “diversamente abile” – ovunque ricorrano – siano sostituiti dall’espressione “condizione di disabilità” (art. 4).

Viene così superata l’attuale disciplina in materia di disabilità frutto di una normativa stratificata nel tempo che per questo motivo risultava non soltanto frammentaria, ma anche poco aderente alla moderna sensibilità e consapevolezza riguardo al tema della disabilità, peraltro già ampiamente espressa a livello internazionale dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006.

La predisposizione di una definizione unitaria incide direttamente anche sulle modalità di accertamento della condizione di disabilità in relazione alla quale è prevista ora una valutazione di base, svolta dall’INPS, che adotta il modello bio-psico-sociale di disabilità accolto dalla Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute - International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) congiuntamente alla Classificazione internazionale delle malattie (ICD) dell'Organizzazione mondiale della sanità e di ogni altra eventuale scala di valutazione disponibile e consolidata nella letteratura scientifica e nella pratica clinica (art. 9).

La valutazione multidimensionale della condizione di disabilità

Oltre alla valutazione di base è poi prevista una valutazione multidimensionale, finalizzata alla redazione del progetto di vita personale individualizzato, da parte di una unità composta, tra gli altri, dalla stessa persona con disabilità, affiancata oltre che dal proprio tutore legale – ove presente – anche dal proprio medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, da un assistente sociale, da un educatore o un altro operatore dei servizi sociali territoriali, nonché da uno o più professionisti sanitari designati dalla azienda sanitaria o dal distretto sanitario col compito di garantire l'integrazione sociosanitaria della persona con disabilità (art. 24).

Tale valutazione multidimensionale (art. 25) risulta articolata in quattro fasi volte alla:

a) rilevazione degli obiettivi della persona secondo i suoi desideri e le sue aspettative e definizione del profilo di funzionamento;

b) individuazione delle barriere e dei facilitatori negli ambiti di cui alla lettera a) e le competenze adattive;

c) formulazione delle valutazioni inerenti al profilo di salute fisica, mentale, intellettiva e sensoriale, ai bisogni della persona e ai domini della qualità di vita, in relazione alle priorità della persona con disabilità;

d) definizione degli obiettivi da realizzare con il progetto di vita, partendo dal censimento di eventuali piani specifici di sostegno già attivati e dai loro obiettivi.

 

L’entrata in vigore del Decreto è formalmente fissata a partire dal 30 giugno 2024, sebbene per la maggior parte delle nuove disposizioni normative sia prevista un’applicazione differita e differenziata: in un primo momento verranno infatti attuate soltanto in alcuni territori interessati da un periodo di sperimentazione – a decorrere dal 1 gennaio 2025 – per poi essere estese all’intero territorio nazionale dal 1 gennaio 2026.

Fonte: GU Serie Generale n.111 del 14-05-2024