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16 ott 2026 19:15 16 ottobre 2026

La tutela risarcitoria del diritto all’autodeterminazione terapeutica (Cass. civ., sez. III, ord., 11 maggio 2026, n. 13660)

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Giurisprudenza

La Cassazione è tornata a pronunciarsi sul diritto all’autodeterminazione terapeutica e, in particolare, sulla libertà del paziente di scegliere la struttura sanitaria presso cui ricevere le cure.

I fatti di causa

A seguito di una diagnosi di presunto megacalcolo biliare, una donna affetta da una patologia tumorale veniva sottoposta a un intervento chirurgico. Successivamente, accertata l’erroneità della diagnosi e riscontrata la presenza di una patologia tumorale (adenocarcinoma infiltrante), la donna subiva un secondo intervento presso un’altra struttura sanitaria, nel corso del quale veniva constatato che la massa tumorale era già stata integralmente asportata con la prima operazione.

La paziente conveniva quindi in giudizio il medico chirurgo e la struttura sanitaria responsabili della prima operazione, chiedendo il risarcimento sia del danno biologico sia del pregiudizio derivante dalla lesione del suo diritto di autodeterminarsi. Sotto quest’ultimo profilo, l’attrice sosteneva che, se fosse stata correttamente informata delle proprie condizioni di salute, avrebbe scelto di rivolgersi a una struttura sanitaria specializzata.

Il Tribunale adito riconosceva il risarcimento della sola inabilità temporanea conseguente al primo intervento chirurgico, quale unico pregiudizio causalmente riconducibile all’errore diagnostico in base alle risultanze della CTU. Rigettava, invece, la domanda di risarcimento del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione terapeutica per difetto di prova. Peraltro, dalla circostanza per cui la paziente si era successivamente sottoposta a un intervento analogo avrebbe potuto, secondo il giudice di primo grado, desumersi che la stessa, se correttamente informata, non avrebbe rifiutato l’operazione.

La Corte d’appello negava il risarcimento dell’inabilità temporanea, in ragione dell’efficacia risolutiva del primo intervento chirurgico (e della conseguente inutilità del secondo), e confermava la sentenza di prime cure nella parte in cui escludeva la lesione del diritto all’autodeterminazione terapeutica della donna.

Gli eredi della paziente proponevano, pertanto, ricorso per cassazione.

La decisione della Cassazione

Con l’ordinanza n. 13660/2026 la Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso.

In primo luogo, la Corte ha escluso la risarcibilità di danni biologici ulteriori rispetto all’inabilità temporanea conseguente al primo intervento chirurgico, rilevando, da un lato, l’assenza di un nesso causale tra l’errore diagnostico e i postumi permanenti lamentati dalla paziente e, dall’altro, l’impossibilità di accertare l’efficacia risolutiva del primo intervento senza procedere a una seconda operazione.

Discostandosi dalle decisioni di primo e di secondo grado, il giudice di legittimità ha, inoltre, ritenuto risarcibile, nel caso di specie, un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione terapeutica. Tale lesione – ha precisato la Corte – non ricorre soltanto là dove il paziente, ove adeguatamente informato, avrebbe rifiutato la prestazione sanitaria, ma anche quando l’avrebbe accettata a condizioni differenti, ad esempio presso un’altra struttura sanitaria.

La pronuncia aderisce, dunque, a una concezione ampia del diritto all’autodeterminazione terapeutica, che non attribuisce rilievo esclusivamente alla libertà di scelta tra consenso e rifiuto del trattamento sanitario ma anche alle condizioni alle quali il paziente presta il proprio consenso.