29 aprile 2024

Il disegno di legge in materia di intelligenza artificiale

Normativa, Notizie

A breve distanza di tempo dall’approvazione del Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, il Consiglio dei ministri ha varato un disegno di legge recante disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale, volto ad affiancare il diritto europeo negli spazi propri del diritto interno.

Tale normativa, che si compone di ventisei articoli, promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile delle nuove tecnologie, al fine di coglierne le innumerevoli opportunità.

Il disegno di legge detta, in primo luogo, i principi cui devono ispirarsi la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l’adozione e l’applicazione dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale. Questi ultimi devono assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali attraverso un livello di cybersicurezza proporzionale al rischio di pregiudizi cui sono esposti. I sistemi di intelligenza artificiale devono altresì garantire l’attendibilità, la qualità, l’appropriatezza e la robustezza dei dati attraverso cui operano e devono essere sviluppati in modo tale da porsi al servizio dell’individuo e, di conseguenza, rispettare la sua autonomia e il suo potere decisionale.

Delineati i principi generali sui sistemi di intelligenza artificiale, il disegno di legge introduce numerose regole sull’utilizzo delle nuove tecnologie in settori di cruciale interesse, quali la sanità, il lavoro, la pubblica amministrazione e l’attività giudiziaria.

Con particolare riguardo al contesto sanitario, il disegno di legge promuove l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale a supporto della professione medica, nel rispetto del principio di non discriminazione e del diritto del paziente a ricevere informazioni adeguate circa l’impiego di tali tecnologie. È, inoltre, riconosciuta la liceità dei trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale aventi finalità terapeutiche e farmacologiche. Tali trattamenti, che devono essere approvati da comitati etici e comunicati all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono dichiarati leciti poiché rispondenti ad un interesse pubblico [art. 9 lett. g) del G.D.P.R.], rappresentato dalla tutela della salute collettiva di cui all’art. 32 Cost. È, inoltre, istituita una piattaforma di intelligenza artificiale per il supporto alle finalità di cura e, in particolare, per l’assistenza sanitaria territoriale.

L’impiego dell’intelligenza artificiale è altresì incentivato in ambito lavorativo per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori, nonché accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone. Ciò nel rispetto della dignità umana, della riservatezza dei lavoratori e dei loro diritti inviolabili. In tale ambito è istituito l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro.

Una disposizione della normativa in commento attiene alle professioni intellettuali e consente l’impiego dell’intelligenza artificiale a supporto dell’attività professionale purché prevalga il lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera.

Nell’ambito della pubblica amministrazione l’impiego dell’intelligenza artificiale è incentivato allo scopo di incrementare l’efficienza delle attività pubbliche e di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti nonché di migliorare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese. Anche in tale settore l’intelligenza artificiale deve essere strumentale all’attività umana e avvenire nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale dell’individuo, che è l’unico responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti nei quali è stata adottata.

Interessante è l’incentivo all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’ambito dell’attività giudiziaria, la cui regolazione è rimessa al Ministero della giustizia. La normativa ragionevolmente precisa che spetta solo al magistrato la decisione sull’interpretazione della legge, valutazione delle prove e adozione di ogni provvedimento. Nell’ambito del diritto sanitario, ad esempio, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale potrebbe rivelarsi utile ai fini della quantificazione dei danni non patrimoniali da malpractice medica.

È, inoltre, prevista l’elaborazione di una strategia nazionale per l’intelligenza artificiale da parte della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale. Tale strategia è volta a favorire la collaborazione tra soggetti pubblici e privati in materia di intelligenza artificiale, coordinare l’attività della p.a. in tale ambito, promuovere la ricerca e la diffusione delle conoscenze sul tema. In tale contesto sono nominate Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale l’Agenzia per l’Italia digitale e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ed è istituita la Fondazione per la ricerca industriale per il trasferimento tecnologico, la sperimentazione, lo sviluppo e l’adozione di sistemi di intelligenza artificiale.

Infine, il disegno di legge apporta modifiche alla legge a tutela del diritto d’autore, volte a facilitare il riconoscimento dell’intelligenza artificiale nella creazione di contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici e a tutelare il diritto d’autore nelle opere generate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, e al codice penale, prevedendo aumenti di pena per i reati commessi con l’ausilio dell’intelligenza artificiale.

Pur essendo in prevalenza costituito da norme di principio, il disegno di legge in materia di intelligenza artificiale è un passo importante nel percorso diretto a trarre i massimi vantaggi dall’innovazione tecnologia, nel rispetto della legge e dei diritti fondamentali della persona.