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16 ott 2026 19:19 16 ottobre 2026

Cartella clinica incompleta e presunzione di causalità (Cass. civ., sez. III, ord., 1° settembre 2026, n. 24912)

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Giurisprudenza

Con l’ordinanza n. 24912 del 1° settembre 2026, la Terza Sezione Civile della Cassazione torna sul tema della prova del nesso causale nella responsabilità sanitaria, soffermandosi in particolare sul possibile rilievo dell’incompletezza della cartella clinica. La pronuncia riflette altresì sui limiti entro i quali il giudice può aderire alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio senza confrontarsi con le contestazioni della parte.

I fatti di causa

La vicenda concerne un paziente affetto da tumore, già sottoposto con successo a intervento chirurgico e successivamente avviato a trattamenti chemioterapici volti a ridurre il rischio di recidiva. Dopo il primo ciclo, l’insorgenza di effetti collaterali determina la temporanea sospensione del trattamento e il ricovero del paziente, nel corso del quale a quest’ultimo viene posizionato un catetere venoso. Segue, a distanza di due giorni, una grave infezione evoluta in shock. In seguito alle dimissioni, i sanitari decidono di non riprendere la chemioterapia. Dopo circa tre anni viene diagnosticata una recidiva della neoplasia, cui segue il decesso del paziente. La moglie agisce, dunque, in giudizio, iure proprio e iure hereditatis, per il risarcimento dei danni.

Il Tribunale riconosce soltanto il ristoro del danno conseguente all’infezione, escludendo, sulla base della consulenza tecnica, il nesso causale con la successiva evoluzione della malattia oncologica: secondo i consulenti, infatti, la definitiva sospensione della chemioterapia sarebbe stata giustificata dalla tossicità del trattamento e dalle condizioni del paziente, anche in assenza della complicanza infettiva. La sentenza trova pressoché integrale conferma in sede d’appello. Segue, dunque, il ricorso per cassazione della consorte del defunto, che trova parziale accoglimento da parte della Suprema Corte.

Consulenza tecnica, obiezioni e obblighi motivazionali

Uno dei profili trattati nell’ordinanza della Cassazione concerne il rapporto tra consulenza tecnica d’ufficio e motivazione della sentenza.

La Corte rileva, infatti, che i consulenti di parte della ricorrente avevano formulato specifiche osservazioni in ordine alla riconducibilità degli effetti collaterali patiti dal marito ad altre patologie, alla loro frequenza e gravità, alla compatibilità con la prosecuzione della chemioterapia e alla possibilità di trattarli farmacologicamente. Essi, inoltre, avevano, contestato puntualmente le conclusioni raggiunte dal consulente d’ufficio in relazione al nesso causale, anche rispetto ai vantaggi che il trattamento avrebbe potuto offrire in termini di sopravvivenza libera da malattia.

Come ricorda la Cassazione, in termini generali il giudice che aderisce alle conclusioni del consulente non è tenuto a confutare espressamente ogni contraria allegazione tecnica. Diverso è, però, il caso in cui le contestazioni siano puntuali e specifiche e mettano in luce l’assenza di giustificazioni delle conclusioni peritali: in tale ipotesi, il mero richiamo a queste ultime che ometta di confrontarsi nello specifico con le censure avverse non può esaurire l’obbligo di motivazione.

La prova del nesso causale tra vicinanza della prova e presunzioni giurisprudenziali

Ulteriore profilo d’interesse della decisione investe il centrale tema della prova del nesso di causalità.

In particolare, nel caso di specie la mancata indicazione nella cartella clinica di determinate informazioni aveva impedito di verificare la necessità del posizionamento del catetere e, dunque, di valutare la tesi della ricorrente, secondo la quale il miglioramento delle condizioni del paziente avrebbe consentito la ripresa del trattamento chemioterapico – con conseguente elevata possibilità di salvezza del paziente – e comunque reso l’impiego del catetere inutile, se non addirittura dannoso.

Al riguardo, la Cassazione richiama il proprio orientamento secondo il quale, nei giudizi in materia di responsabilità medica, l’incompletezza della documentazione sanitaria può assumere rilievo ai fini della prova del nesso eziologico. A tal fine, tuttavia, è necessario che ricorrano due condizioni:

  • in primo luogo, che la impossibilità dell’accertamento del nesso causale sia dovuta alla incompletezza della cartella clinica;
  • inoltre, che la condotta posta in essere dal sanitario risulti comunque astrattamente idonea a provocare l’evento dannoso.

È entro tali limiti, dunque, che può farsi ricorso al ragionamento presuntivo, in presenza di lacuna documentale, a favore del danneggiato. La Cassazione giustifica tale posizione soprattutto richiamando il principio della vicinanza della prova: l’incertezza determinata dalla inosservanza dell’obbligo di documentazione non può risolversi a vantaggio di chi quella documentazione avrebbe dovuto diligentemente predisporre.

È chiaro, pertanto, che non si tratta di ricavare automaticamente la responsabilità da ogni irregolarità della cartella clinica, poiché il rilievo probatorio della lacuna resta legato alla sua incidenza sull’accertamento causale e all’idoneità lesiva della condotta. È alla luce di tali precisazioni che va letta anche la più ampia formulazione del principio conclusivo dell’ordinanza, secondo cui l’incompletezza della cartella è una circostanza che il giudice «non può non utilizzare» nell’accertamento del nesso causale.