L’area di non punibilità dell’aiuto al suicidio delineata dalla Corte costituzionale
L’elaborazione penalistica sul tema del “fine vita” si confronta oggi con un rinnovato protagonismo delle Regioni, che, nel silenzio del legislatore statale, tentano di fornire una disciplina procedurale all’aiuto medicalmente assistito al suicidio, in attuazione delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale con la nota sentenza n. 242 del 24 settembre 2019 (dep. 22 novembre 2019), la quale ha introdotto un’espressa causa di non punibilità nel corpo dell’art. 580 c.p.
Nello specifico, la Corte, con la predetta sentenza, ha sancito che: “l’art. 580 cod. pen. deve essere dichiarato […] costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017 […] agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente” (Corte cost., 24 settembre 2019, n. 242).
È in questo solco che si colloca la legge regionale Toscana n. 16/2025 (approvata l’11 febbraio 2025 e promulgata il successivo 14 marzo 2025), recante “Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242/2019 e 135/2024”, la quale, tra l’altro, appresta un iter operativo volto a garantire l’accesso al suicidio medicalmente assistito in ambito sanitario pubblico.
Tale intervento normativo, in particolare, prevede:
- la composizione e le funzioni di una Commissione multidisciplinare incaricata di valutare le condizioni soggettive del paziente (art. 3);
- le fasi procedurali per la verifica dei presupposti (artt. 2, 4 e 5);
- le modalità tecniche di attuazione dell’intervento (artt. 4, 6 e 7);
- la gratuità delle prestazioni e la copertura finanziaria a carico del bilancio regionale (artt. 8 e 9).
Si tratta, a prima vista, di norme di organizzazione amministrativa, le quali, tuttavia, si propongono di disciplinare, in maniera dettagliata, una fattispecie di cruciale rilevanza in ambito penalistico. In un contesto caratterizzato da contrasti mai sopiti, infatti, la legge in discussione si pone come obiettivo quello di riempire di contenuto la causa di non punibilità disegnata dalla Consulta, concorrendo a definire il confine tra lecito e illecito.
È, allora, essenziale verificare se e in che termini tale regolazione regionale, pur formalmente circoscritta all’organizzazione del servizio sanitario, possa incidere sul regime di punibilità delineato dall’art. 580 c.p., con particolare riguardo alla struttura della causa di non punibilità introdotta dalla Corte, e se, conseguentemente, essa si ponga in contrasto con la riserva di legge statale sancita dagli artt. 25, comma 2, e 117, comma 2, lett. l), Cost.
La legge regionale Toscana n. 16/2025 e il possibile rischio di frammentazione del diritto penale
Come anticipato, la legge regionale Toscana sul "fine vita" si propone di dare concreta attuazione alla disciplina “proceduralizzata” delineata dalla Corte costituzionale per l’accesso al suicidio medicalmente assistito. In tal senso, essa mira a colmare il vuoto operativo che si è determinato dopo la sentenza n. 242/2019, intervenendo sull’organizzazione delle strutture sanitarie, sulla definizione dei tempi e delle modalità di verifica dei requisiti, nonché sull’erogazione dei trattamenti letali.
Uno dei profili più delicati dell’intervento normativo delle Regioni in materia di suicidio medicalmente assistito riguarda la sua compatibilità con il principio di riserva di legge che, come noto, si ricava dall’art. 25, c. 2 della Costituzione, a mente del quale “nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso” e dell’art. 1 c.p., secondo cui “nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”.
Nel sistema delle fonti del diritto penale, il principio di riserva di legge prevede che generalmente solo una legge formale dello Stato, adottata dal Parlamento, possa istituire, modificare o incidere su fattispecie incriminatrici, scriminanti, cause di non punibilità e regole generali in materia di responsabilità penale. Si tratta di una riserva qualificata, che si esprime non solo in termini formali (fonte statale), ma anche materiali, nel senso che la legge penale – fatto salvo per le sole integrazioni di natura esclusivamente tecnica – non potrebbe essere integrata né delegata a fonti secondarie o sub-statali, come quelle regionali. Ne deriva che ogni disposizione normativa che, anche indirettamente, condizioni l’ambito della punibilità di una condotta, dovrebbe essere di origine statale, pena la violazione degli artt. 25, comma 2, e 117, comma 2, lett. l), della Costituzione. La garanzia così delineata assicurerebbe uniformità nella definizione del lecito e dell’illecito penale su tutto il territorio nazionale e impedisce il formarsi, per effetto di discipline eterogenee, regimi territorialmente differenziati di responsabilità penale.
Ebbene, la legge regionale Toscana n. 16/2025, pur collocandosi nominalmente e formalmente nel perimetro delle competenze in materia di sanità, rischia di interferire con la disciplina penalistica vigente, in quanto opererebbe sulla struttura procedurale che condiziona l’operatività della causa di non punibilità ex art. 580 c.p., così come delineata dalla sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale. In particolare, essa definisce in dettaglio i soggetti coinvolti, le modalità di verifica, i tempi procedurali, l’accesso al farmaco e le condizioni per la somministrazione dello stesso.
Occorre, dunque, comprendere se tali previsioni possano essere considerate meri strumenti attuativi di una causa di non punibilità già esistente (quella individuata dalla Corte costituzionale nella già citata sentenza), o se, invece, configurino una vera e propria interferenza eteronoma nella struttura dell’illecito penale.
A prescindere dalla qualificazione dogmatica che si attribuisca alla condizione di non punibilità delineata dalla Corte costituzionale — sia essa intesa come causa di esclusione della tipicità, come scriminante procedurale, o come causa di non punibilità in senso stretto — ciò che emerge è che la relativa disciplina non pare suscettibile di essere demandata alla competenza legislativa delle Regioni. In tutti i casi, infatti, si è in presenza di elementi normativi che integrano, sotto profili diversi, la struttura dell’illecito penale, incidendo sul suo contenuto tipico, sulla sua antigiuridicità ovvero sulla sua punibilità. Ciò in quanto le disposizioni che regolano le modalità di accesso alla morte medicalmente assistita, sebbene qualificate sul piano formale come norme amministrative o organizzative, presenterebbero un contenuto precettivo in grado di incidere in modo diretto e rilevante sull’effettiva operatività della causa di non punibilità, influenzando, in termini sostanziali, la struttura dell’illecito penale. Proprio in ragione di tale incidenza, queste disposizioni troverebbero la loro naturale collocazione all’interno dell’area coperta dalla riserva — tendenzialmente assoluta — di legge statale in materia penale, con la conseguenza che la relativa disciplina non potrebbe essere oggetto di intervento da parte del legislatore regionale, neppure sotto forma di normazione procedurale o attuativa.
Sembra, pertanto, difficile affermare la sussistenza di una potestà legislativa regionale di definizione delle modalità attraverso cui si attiva o si rende operativa una condizione di non punibilità capace di escludere l’applicazione di una norma penale incriminatrice.
In questa prospettiva, le previsioni regionali che stabiliscono requisiti, tempi, organi competenti o modalità tecniche per accedere alla morte medicalmente assistita non potrebbero essere qualificate come meri strumenti organizzativi o attuativi: esse si atteggiano piuttosto come fattori condizionanti l’operatività di una causa di non punibilità, contribuendo così a definire i confini stessi del penalmente lecito.
A ciò si aggiunge un ulteriore rischio: la possibilità che si creino regimi differenziati di punibilità sul territorio nazionale, a seconda della maggiore o minore apertura delle normative regionali in tema di accesso al suicidio medicalmente assistito. Si profilerebbe, in tal modo, una frattura rispetto al principio di eguaglianza sostanziale nell’applicazione della legge penale, con il risultato di rendere la responsabilità penale — e, correlativamente, la libertà personale — dipendenti dalla Regione di residenza del paziente o del medico coinvolto.
Tale rischio non è solo teorico, bensì concreto.
Infatti, le norme regionali che condizionano l’accesso alle procedure di morte medicalmente assistita menzionate dalla Corte costituzionale nella sentenza 242/2019, finirebbero per creare interferenze procedurali che, nella sostanza, espandono o restringono la possibilità di rientrare nella zona esente da pena. Una procedura troppo restrittiva o dilatoria potrebbe rendere di fatto impraticabile il diritto riconosciuto dalla Corte (e correlativamente più ampia l’area di penale rilevanza della condotta agevolatrice), mentre una procedura eccessivamente semplificata potrebbe ridurre eccessivamente le garanzie richieste per la non punibilità.
Secondo questa prospettiva, l’iniziativa regionale, benché mossa da finalità meritevoli e costituzionalmente rilevanti, non potrebbe che restare subordinata alla legge statale, la sola abilitata a definire in modo uniforme le condizioni procedurali e sostanziali per l’applicazione della norma penale e delle sue cause di esclusione.
In definitiva, la legge Toscana n. 16/2025, nella misura in cui interviene direttamente sulla disciplina delle condizioni soggettive del paziente, le fasi procedurali per la verifica dei presupposti, le modalità tecniche di attuazione dell’intervento, ossia su elementi che sarebbero idonei a condizionare l’operatività di una causa di non punibilità, dovrebbe essere scrutinata alla luce del divieto di fonti sub-statali in materia penale e del conseguente rischio di incostituzionalità per violazione dell’art. 117 Cost.
Conclusioni
L’intervento normativo della Regione Toscana in materia di suicidio medicalmente assistito, formalizzato nella legge n. 16/2025, si pone come tentativo di colmare un vuoto operativo generato dall’inerzia legislativa statale successiva alla sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale. Tale sforzo, sebbene mosso da finalità costituzionalmente apprezzabili, espone tuttavia a rischi concreti la tenuta del sistema penale.
Tale incoerenza determina non solo una frizione con il principio di legalità penale (inteso nella sua accezione di riserva di legge statale), ma anche una potenziale violazione del principio di uguaglianza sostanziale: l’accesso alla morte medicalmente assistita, anziché essere garantito su base uniforme, rischia di dipendere dalla residenza del malato o dalla sua capacità fisica di eseguire autonomamente l’atto terminale.
In questa prospettiva, appare auspicabile un intervento del legislatore statale volto a definire, con disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale, le modalità di accesso, verifica e organizzazione delle procedure di morte medicalmente assistita, riservando alla normativa regionale un ruolo meramente attuativo e limitato ai profili strettamente esecutivi.