Dipartimento di Giurisprudenza | Dipartimento di Eccellenza MUR 2023 - 2027

17 set 2025 08:00

Accesso a cure psichiatriche adeguate durante l’esecuzione della pena: condanna dell’Italia per violazione dell’art. 3 CEDU

Aree di ricerca
di lettura
Organizzazione sanitaria

Il 27 marzo 2025, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per violazione degli artt. 3, 6 e 38 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (d’ora in avanti CEDU) per non aver consentito l’accesso a cure adeguate a un detenuto affetto da disturbi della personalità[ref]Il testo della sentenza è disponibile, in lingua francese, sul sito ufficiale della Corte: www.hudoc.echr.coe.int. Una traduzione in italiano è curata dal Ministero della Giustizia e resa fruibile al seguente indirizzo: www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?contentId=SDU1453112#.[/ref]. La sentenza, pur ponendosi nel solco di un case law ormai consolidato, si segnala per la sua capacità di fare luce sull’attuale situazione della sanità penitenziaria italiana e sulle difficoltà che il nostro Stato sta incontrando nella garanzia dei diritti fondamenti alla popolazione detenuta[ref]Stando alle statistiche aggiornate al 15 agosto 2025, il numero dei suicidi da parte di detenuti nel 2025 è pari a 55. Numero, quest’ultimo, che può agevolmente essere messo in relazione con condizioni detentive inadeguate che, a loro volta, rischiano di determinare o acuire problematiche di disagio e salute mentale. Si veda, sul punto, il Report “Per un’analisi dei decessi in carcere”, redatto dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, consultabile in: www.sistemapenale.it/it/documenti/gia-55-suicidi-in-carcere-da-gennaio-lemergenza-continua-tra-polemiche-estive.[/ref], anche in ragione del sovraffollamento in cui versano gli istituti[ref]Secondo il Report elaborato dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale “Focus su suicidi e decessi in carcere anno 2024” (consultabile al seguente indirizzo: www.sistemapenale.it/it/documenti/record-di-suicidi-ed-eventi-critici-in-carcere-nel-2024-il-report-del-garante-dei-detenuti), circa il 77% dei suicidi avvenuti in sezione chiusa è correlato al sovraffollamento dell’istituto.[/ref]. Dopo una breve ricostruzione della vicenda e degli argomenti sviluppati dalla Corte, si procederà pertanto a una ricognizione iniziale e sommaria dell’impatto che la pronuncia può determinare sull’ordinamento nazionale.

Il caso

Il ricorrente è un cittadino italiano, attualmente detenuto per l’esecuzione di una pena di 10 anni e 20 giorni di reclusione. Egli soffre di disturbi della personalità, e nello specifico di un disturbo borderline e antisociale, per il quale è sempre stato seguito dai servizi di salute mentale del territorio, a cui si associa – fin dall’adolescenza – una tossicodipendenza. Riconosciuto invalido al 100%, è stato, inoltre, prosciolto da alcune delle accuse mosse a suo carico per infermità di mente.

Fin dall’ingresso in istituto nel 2016, la sua esperienza detentiva è stata contrassegnata da gravi manifestazioni di disagio, atti di autolesionismo, tentativi di suicidio, comportamenti aggressivi contro persone e cose, oltre che dalla difficoltà nel seguire regolarmente le terapie farmacologiche prescrittegli.

Più in particolare, fino al 2020, si osserva come la condizione detentiva abbia progressivamente aggravato il quadro clinico del ricorrente, tanto che, ai numerosi episodi di tentativo suicidario, si accostano agiti violenti a danno del personale e dei beni penitenziari, spesso sanzionati poco gravemente o affatto in via disciplinare in ragione dell’incapacità di comprensione e controllo dei propri agiti, riconosciutagli dall’amministrazione. In questo stesso periodo, peraltro, relazioni degli operatori e perizie psichiatriche convergono verso l’attestazione della estrema gravità della situazione in cui versava il condannato, con conseguente segnalazione dell’opportunità di una presa in carico totale dei suoi problemi in un istituto di cura adeguato, considerato che la sua gestione nel carcere di Nuoro – dove egli allora si trovava – era piuttosto complicata per mancanza di strutture adeguate.

A seguito della diffusione dell’epidemia da SARS-CoV-2, il 24 marzo 2020, il ricorrente formulava istanza di differimento della pena a causa del pericolo di infezione. Il magistrato di sorveglianza rigettava, tuttavia, la domanda sulla base di due argomenti: l’inidoneità del rischio pandemico a determinare una situazione di incompatibilità con la detenzione, da un lato, e la necessità di assicurare continuità delle cure all’epoca somministrate al condannato in ambito carcerario, dall’altro. Nonostante ciò, il Tribunale di sorveglianza – adito in seguito a reclamo – consigliò, pur confermando il provvedimento di prima istanza, di indagare in maniera più approfondita la patologia del ricorrente (nel frattempo trasferito dapprima nell’istituto di Sassari e poi in quello di Cagliari) al fine di sottoporlo a una terapia idonea o, eventualmente, di stabilire se il suo stato di salute fosse compatibile con la detenzione.

Seguivano diverse e molteplici istanze di applicazione della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, che, però, non sono mai state accolte. La magistratura di sorveglianza, infatti, pur prendendo atto dell’instabilità della salute mentale del detenuto, riteneva, per un verso, che lo stesso fosse altamente pericoloso e, per l’altro, che la sua condizione – pur ai limiti di compatibilità con la detenzione – non fosse tale da non poter essere trattata all’interno dell’istituto, purché dotato dei presidi e delle competenze necessari, facendo eco alla relazione dell’equipe trattamentale, che aveva sollecitato il trasferimento presso altra, più adeguata struttura penitenziaria.

Parallelamente, la difesa formulava anche reclamo, ai sensi dell’art. 35-bis l. 26 luglio 1975, n. 354 (d’ora in avanti ord. penit.), per lamentare l’insufficienza delle cure prestate al condannato, che, rigettato per ragioni analoghe a quelle appena ricordate, veniva accompagnato da un sollecito all’amministrazione penitenziaria affinché individuasse un istituto più consono alle esigenze terapeutiche del ricorrente.

All’immobilismo delle autorità competenti faceva, infine, seguito un’istanza – ai sensi dell’art. 39 del Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo – per l’applicazione di una misura provvisoria che disponesse il trasferimento. Sul punto, i giudizi alsaziani, tenuto conto delle relazioni formulate medio tempore dall’equipe medico-trattamentale (fornite dal Governo italiano) e del trasferimento presso la casa di reclusione di Torino[ref]Il ricorrente è rimasto nell’istituto torinese fino al suo nuovo trasferimento a Cagliari, intervenuto nel gennaio del 2024. Secondo quanto si può apprendere dalla sentenza in commento, sembrerebbe emergere – anche alla luce delle relazioni acquisite e riportate in parafrasi dalla Corte europea – che una parte degli atti autolesionistici e dei tentativi di suicidio attuati a quel tempo dal condannato fossero finalizzati a ottenere un nuovo trasferimento in Sardegna.[/ref], ritenevano che la condizione di salute del ricorrente fosse stabile e non accoglievano la richiesta.

Le doglianze e i princìpi di diritto applicabili

Il ricorrente, alla luce del quadro poc’anzi tratteggiato, lamenta che l’esecuzione, nei suoi confronti, della pena detentiva in modalità intra-muraria non gli ha permesso di avere accesso a cure adeguate alle sue patologie psichiatriche, violando, in tal modo, l’art. 3 della CEDU, là dove vieta la tortura, le pene e i trattamenti inumani o degradanti.

Queste le ragioni trasfuse nel ricorso: il trattamento penitenziario del ricorrente è inappropriato rispetto al suo grado di salute mentale, che gli impedisce di comprendere il significato delle sue azioni e il valore rieducativo della pena[ref]Al riguardo, il ricorso lamenta l’assenza di base giuridica per il trattenimento in carcere del ricorrente, sul presupposto che il suo stato di salute non gli avrebbe permesso di comprendere il valore rieducativo del trattamento, e dunque la violazione dell’art. 5 CEDU. Sul punto, la Corte di Strasburgo nega, per vero in modo tranchant, l’esistenza della violazione dedotta, sostenendo che la detenzione è stata disposta in base a una legittima sentenza di condanna.[/ref]. Secondo la difesa, peraltro, le competenti autorità nazionali, a valle delle plurime valutazioni effettuate dagli esperti (alcune delle quali mai rese disponibili), sarebbero perfettamente a conoscenza di tale stato di cose, ma si sarebbero limitate a suggerire il trasferimento del detenuto, senza che a tale presa di posizione seguisse un reale miglioramento della condizione detentiva[ref]In relazione a questo profilo, i giudizi alsaziani dichiarano altresì la violazione dell’art. 6 CEDU, in quanto il trasferimento nell’istituto di Torino disposto dalle autorità nazionali non è avvenuto per motivi sanitari, bensì di sicurezza.[/ref].

A siffatti argomenti ha risposto il Governo italiano, facendo leva sul corretto operato dell’amministrazione penitenziaria, della magistratura di sorveglianza e degli operatori che hanno in carico il ricorrente, il quale, al contrario, avrebbe – secondo questa impostazione – opposto un comportamento poco collaborativo, non seguendo regolarmente la terapia e le cure prescrittegli.

A questo punto, la Corte, ritenendo ammissibile il ricorso, passa a valutarlo sul piano del merito. In questa prospettiva, il primo passaggio è rappresentato dalla enunciazione dei princìpi di diritto applicabili, che – come ricordano i giudici alsaziani – sono stati definiti da una pronuncia della Grande Camera del 2019[ref]Ci si riferisce a Corte eur., Grande Camera, 31 gennaio 2019, Ricorso n. 18052/11, Rooman c. Belgio.[/ref]. In tal senso si ricorda come il vaglio di conformità all’art. 3 CEDU, sotto lo specifico profilo qui in esame, debba prendere in considerazione tre fattori.

Un primo aspetto è rappresentato dalle condizioni di salute del ricorrente e dall’effetto su di esse prodotto dalle modalità di esecuzione della pena e dal trattamento penitenziario. Queste ultime, in particolare, non devono essere tali da generare nel detenuto sensazioni di paura, angoscia e inferiorità che possano umiliare, svilire e minare eventualmente la resistenza fisica e morale della persona. Poiché i soggetti affetti da disturbi psichiatrici sono, di norma, più sensibili dei detenuti comuni a tali effetti negativi, il dovere di rispettare la dignità umana, inscritto nell’art. 3 CEDU, innesca un obbligo di maggiore diligenza, che si estrinseca nella necessità di assicurare che la loro salute e il loro benessere siano adeguatamente garantiti, tra l’altro, fornendo loro l’assistenza medica necessaria al fine di evitare la sperimentazione di sofferenza o di disagio di intensità superiore al livello inevitabile di sofferenza inerente alla privazione della libertà personale[ref]Tali princìpi sono stati ribaditi dalla Corte europea dei diritti dell'uomo anche in: Corte eur., sez. I, 4 luglio 2024, Ricorso n. 29926/2020, A.Z. c. Italia, in Cass. pen., 2025, p. 1365 ss., con nota di F. Italia, La mancata tutela dei detenuti affetti da disturbi psichici nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo; Corte eur., sez. I, 24 gennaio 2022, Ricorso n. 11791/20, Sy c. Italia, in Riv. it. med. leg., 2022, p. 165 ss., con commento di V. Polimeni, Verso una piena tutela della salute mentale nel circuito punitivo: ancora una condanna della CEDU nei confronti dell’Italia; Corte eur., sez. III, 6 settembre 2021, Ricorsi nn. 46130/14, 76251/14, 42969/16, 45455/17 e 236/19, Venken e altri c. Belgio; Corte eur., sez. III, 31 marzo 2020, Ricorso n. 82284/17, Jeanty c. Belgio.[/ref].

Il secondo elemento valutativo è costituito dall’adeguatezza delle cure prestate. Qui il vaglio si fa più complesso. Anzitutto, ai fini della valutazione non è sufficiente che un medico abbia visitato il detenuto e gli abbia prescritto una terapia; piuttosto, si richiede un impegno terapeutico maggiormente attivo, che, come tale, si compone di informazione esaustiva; di un monitoraggio e di un aggiornamento costanti dei trattamenti applicati; della cura della malattia anziché dei meri sintomi e, infine, della creazione delle condizioni favorevoli affinché quanto prescritto sia effettivamente seguito. In più, un’attenzione particolare è mostrata verso la garanzia di un livello appropriato di cure che, nello schema di pensiero della Corte, deve essere equiparato a quello medio assicurato a tutti i cittadini, da cui deriva, solo per fare un esempio, la necessità di valutare il ricovero in struttura ospedaliera o il trasferimento verso altro, idoneo, istituto, quando le condizioni di salute del detenuto non possano essere prese in carico nel luogo di detenzione[ref]La Corte, peraltro, su questo specifico punto, sostiene che l’adeguatezza delle cure deve essere provata dallo Stato convenuto, e non dal ricorrente, al quale si richiede solamente di portare un principio di prova, secondo la logica dell’inversione dell’onus probandi, già adoperata a tal fine in Corte eur., sez. V, 1° settembre 2016, Ricorso n. 62303/13, Wenner c. Germania.[/ref].

Infine, il terzo profilo da vagliare riguarda il mantenimento in detenzione, tenuto conto dello stato di salute dell’interessato. Al riguardo, si rammenta come dal testo della Convenzione non possa trarsi alcun obbligo generale di scarcerazione per motivi sanitari. Tuttavia, ci possono essere delle situazioni in cui si impone l’adozione di misure umanitarie (liberazione o trasferimento in istituto di cura) per far fronte al quadro clinico del detenuto, nel rispetto della dignità e del principio di umanità della pena. In questo senso, la Corte – nell’esame delle decisioni delle competenti autorità nazionali – non si sostituisce ad esse nel verificare se sussistessero gli estremi per l’adozione di forme extra-murarie di esecuzione della pena, ovvero della scarcerazione, ma si limita a controllare che dette autorità abbiano, nelle decisioni di propria competenza, valutato tutti gli elementi rilevanti, tenuto inoltre conto del fatto che l’art. 3 CEDU impone di vigilare in maniera particolarmente rigorosa a che le condizioni della detenzione corrispondano alle necessità specifiche derivanti dall’infermità del detenuto, e di soppesare le conseguenze della detenzione, se necessario avvalendosi di una perizia medica.

L’applicazione dei princìpi al caso di specie

Applicando lo schema tripartito appena ricordato al caso di specie, la Corte di Strasburgo si concentra dapprima sullo stato di salute e sulle condizioni di detenzione del ricorrente. Sul punto, i giudici alsaziani, prendendo atto dei disturbi psichiatrici del detenuto, affermano di non poter stabilire se la sua condizione di salute sia peggiorata a causa dello stato detentivo, dal momento che l’unico dato certo a loro disposizione è una perizia psichiatrica, risalente al 2019, in cui si segnalava il rischio che l’esecuzione intra-muraria potesse comportare un aggravamento della malattia. Né si possono adeguatamente valutare le modalità detentive, giacché, per un verso, il ricorrente non ne denuncia l’inadeguatezza e, per l’altro, il Governo non ha fornito informazioni più precise per quanto riguarda l’eventuale collocamento del ricorrente in servizi specializzati per il trattamento di disturbi psichiatrici.

In merito all’adeguatezza delle cure, la Corte, sulla base della documentazione trasmessa dal Governo, afferma che il ricorrente è stato seguito da un’equipe multidisciplinare per i suoi problemi psichiatrici e di dipendenza, potendo beneficiare di colloqui con psichiatri, psicologi ed educatori, con prescrizione di farmaci fino al 2023. A partire da tale anno, non si hanno informazioni certe che, non disponibili per il condannato, non sono state fornite dai rappresentanti dello Stato italiano. Circostanza, quest’ultima, che impedisce ai giudici alsaziani, per loro stessa ammissione, di trarre conclusioni definitive sul punto.

È, però, in relazione al terzo aspetto, quello della decisione di scarcerare o meno il ricorrente, che la valutazione della Corte si fa più pregnante. La critica, infatti, si appunta sull’operato delle autorità nazionali, che – nelle circostanze in cui sono state chiamate a decidere sulla questione – hanno rilasciato decisioni contraddittorie. È il caso, solo per riportare gli esempi fatti dalla Corte, dell’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Cagliari del 22 novembre 2022, in cui, constatata una incompatibilità generale, non si esaminano gli inadempimenti specifici dell’istituto penitenziario di Cagliari, nel quale si trovava il ricorrente all’epoca, limitandosi a disporre il trasferimento del ricorrente in un altro istituto penitenziario, senza spiegare per quale motivo quest’ultimo sarebbe stato più adeguato; ovvero dell’ordinanza, emessa dal Magistrato di sorveglianza di Cagliari il 18 gennaio 2023, in cui è presente la stessa contraddizione, là dove si afferma, da un lato, che il ricorrente era ben seguìto nell’istituto penitenziario di Cagliari e, dall’altro, si ordina all’amministrazione penitenziaria di valutare d’urgenza la situazione del ricorrente allo scopo di trasferirlo in una struttura carceraria più adeguata al suo stato di salute. La mancata spiegazione di tali incongruenze da parte del Governo convenuto è sufficiente, a parere dei giudici di Strasburgo, per ritenere che la questione della compatibilità dello stato di salute del ricorrente con la detenzione non sia stata presa in esame con la diligenza richiesta dall’art. 3 CEDU.

Sulla base di tali argomenti, la Corte europea dichiara la sussistenza della violazione degli artt. 3 e 6 CEDU, riconoscendo al ricorrente:

  • novemila euro, più l’importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta, per danno morale;
  • ottomila euro, più l’importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta, per le spese, da versare direttamente ai rappresentanti di quest’ultimo.

La condanna dello Stato italiano ai sensi dell’art. 38 CEDU

A margine della condanna relativa alla questione sostanziale dedotta, nella sentenza in commento lo Stato italiano viene ulteriormente sanzionato, ai sensi dell’art. 38 CEDU, per violazione dell’obbligo di collaborazione. Nello specifico, la Corte rammenta come, al momento della comunicazione del ricorso, avesse chiesto al Governo convenuto di fornire:

  • copia della relazione finale relativa all’osservazione psichiatrica che si è svolta nel febbraio 2021;
  • una relazione medica indipendente e aggiornata relativa allo stato di salute mentale del ricorrente, al trattamento che ha ricevuto in carcere, alla compatibilità del suo stato di salute con il regime di detenzione e alla sua capacità di comprendere lo scopo della sua pena;
  • e delle informazioni sulle misure adottate dall’amministrazione penitenziaria al fine di eseguire i provvedimenti del 22 novembre 2022 e del 18 gennaio 2023.

Nessuna delle informazioni richieste è mai pervenuta ai giudici europei, i quali, dopo aver rimarcato l’importanza che tali adempimenti rivestono sia per l’accertamento dei fatti, sia per l’impressione che trasmettono circa lo spirito di collaborazione che anima lo Stato convenuto, si sono visti costretti a dichiarare l’inadempimento del Governo.

Ricadute a livello nazionale

La vicenda analizzata, pur nella sua drammaticità, fornisce una esemplificazione plastica delle difficoltà che il sistema penitenziario italiano sta incontrando nella cura delle malattie psichiatriche pregresse o sopravvenute durante la detenzione.

Al di là del contegno processuale del Governo che, secondo il giudizio della Corte europea, ha meritato censura ex art. 38 CEDU, la circostanza che la pronuncia non accenni a carenze di tipo strutturale induce a ritenere che le problematiche attengano ai profili operativi degli istituti coinvolti. In effetti, l’ordinamento italiano – quantomeno astrattamente – sembrerebbe dotato di parecchi strumenti in grado di dare una risposta alle esigenze sanitarie dei detenuti affetti da disturbi psichiatrici: a parte la disposizione generale sul servizio sanitario di cui all’art. 11 ord. penit., si possono qui ricordare il rinvio facoltativo della pena, ai sensi degli artt. 148, 147 c.p. e 47-ter, comma 1-ter ord. penit., nella lettura offerta dalla Corte costituzionale[ref]Ci si riferisce a Corte cost., 6 febbraio 2019, n. 99, in www.dirittopenaleuomo.org, 2 maggio 2019, con commento di A. Calcaterra, Salute mentale e detenzione: un passo avanti. È possibile la cura fuori dal carcere, con cui i giudici della Consulta hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-ter, comma 1-ter ord. penit., nella parte in cui non prevedeva che, nell’ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il Tribunale di sorveglianza potesse disporre l’applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo art. 47-ter ord. penit.[/ref], l’applicazione della detenzione domiciliare e dell’affidamento in prova ai servizi sociali, ordinario e terapeutico, il trasferimento del detenuto in istituto dotato di presidio medico adeguato e la possibilità di disporre il ricovero presso un luogo di cura[ref]Per una panoramica C. Fiorio, Libertà personale e diritto alla salute, CEDAM, Padova, 2002, p. 37 ss.[/ref].

Le sopra accennate difficoltà pratiche sembrano, peraltro, poter trovare spiegazione in un dupli ordine di argomenti. Da un lato, non si può trascurare come il sovraffollamento che attualmente attanaglia le carceri italiane determini un aumento vertiginoso del carico di lavoro di tutto il personale penitenziario e degli operatori sanitari con l’inevitabile e, talvolta, incolpevole conseguenza della perdita di qualità del servizio, anche sanitario, prestato. Non si può non rimarcare, però, come tale condizione non esima le istituzioni da una forte presa di posizione, se è vero che essa, insieme ad altri fattori, si pone a sua volta come concausa dell’insorgenza di disturbi psicologici nella popolazione detenuta e dell’aumento dei casi di suicidio, richiedendo, pertanto, attenzione e azioni di contrasto adeguate, come, del resto, suggerisce la Raccomandazione CM/R(2025)2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa[ref]Sul testo citato si veda il contributo Salute mentale dei detenuti e delle persone ammesse alle misure di comunità: la Raccomandazione CM/R(2025)2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, già pubblicato sul sito del Centro studi.[/ref].

Dall’altro lato, un ruolo fondamentale gioca la pericolosità sociale dei detenuti, che – sul piano nazionale – viene spesso in rilievo ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, e – nell’ottica del giudice europeo – agisce come elemento in grado di escludere la violazione dell’art. 3 CEDU nelle ipotesi di mancata scarcerazione di un detenuto pur a fronte di un quadro clinico assai grave[ref]Si veda sul punto la vicenda che fa da sfondo a Corte eur., Grande Camera, 17 settembre 2009, Ricorso n. 74912/01, Enea c. Italia.[/ref]: ne deriva una non trascurabile difficoltà nell’individuare soluzioni in grado di contemperare adeguatamente le esigenze terapeutiche e le istanze di difesa sociale[ref]A. Colella, Commento all’art. 3 CEDU, in G. Ubertis – F. Viganò (a cura di), Corte di Strasburgo e giustizia penale, II ed., Giappichelli, Torino, 2022, p. 107. [/ref].

In questa prospettiva, il monito della Corte, volto a sollecitare un esame attento qualora si debbano decidere le modalità esecutive della pena e il trattamento da riservare a un condannato affetto da disturbi psichici, dovrebbe indurre a privilegiare una lettura più elastica dell’attuale assetto normativo, e come tale più favorevole ad assecondare, ove possibile, le richieste di presa in carico dei detenuti da parte dei servizi esterni di salute mentale.