L’approvazione della T.U.N.
Dopo un lungo periodo di attesa e all’esito di un iter piuttosto articolato (per la cui ricostruzione si veda qui) nella G.U. n. 40 del 18 febbraio 2025 è stato pubblicato il d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, recante la Tabella Unica Nazionale (o, per meglio dire, le Tabelle Uniche Nazionali), la cui entrata in vigore viene fissata al 5 marzo 2025.
Il decreto (il cui contenuto essenziale è segnalato nel contributo “Pubblicazione in G.U. della Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) sulle macrolesioni”), dando attuazione all’art. 138 cod. ass., definisce i valori pecuniari delle menomazioni di non lieve entità (o macrolesioni: comprese, quindi, tra i dieci e i cento punti percentuali) conseguenti alla responsabilità da circolazione dei veicoli e, per effetto del richiamo operato dall’art. 7, comma 4, L. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco), ad ipotesi di malpractice sanitaria.
L’ordinanza del Tribunale di Milano
A pochi mesi dall’entrata in vigore del decreto, con ordinanza n. 4915 dello scorso 18 luglio, il Tribunale di Milano formulava un “rinvio pregiudiziale” ex art. 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione.
Il caso sottoposto all’attenzione del giudice riguardava un sinistro stradale occorso nel febbraio 2021 (quindi in un momento antecedente all’entrata in vigore della Tabella Unica), dal quale erano derivati, in capo all’attore, un danno biologico permanente, stimato al 35%, nonché lunghi periodi di inabilità temporanea (e altre voci di pregiudizio). Essendo pacifica la ricorrenza di lesioni superiori al 9%, la parte attrice insisteva per l’applicazione – ratione temporis – della Tabella milanese di liquidazione del danno non patrimoniale; al contrario, il convenuto riteneva dovessero applicarsi, in via analogica, i criteri della T.U.N. Nel caso di specie, infatti, come rileva il Tribunale (par. 2), l’applicazione delle tabelle di matrice pretoria avrebbe condotto ad una più generosa liquidazione del danno.
Il Tribunale, dunque, sollecitava la Suprema Corte a prendere posizione, anzitutto, in ordine all’applicazione in chiave retroattiva dei criteri risarcitori della Tabella Unica Nazionale.
A questo proposito, a fronte di un quadro normativo apparentemente lineare – ci si riferisce all’art. 5 del d.P.R. 12/2025[ref]“1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”.[/ref], il quale prevede espressamente l’applicazione delle disposizioni del decreto agli illeciti intervenuti in un momento successivo al 5 marzo 2025[ref]Si vedano, in proposito, le considerazioni di G. Ponzanelli, I problemi posti dalle TUN: no a retroattività, sì a generalità, in Nuova giur. civ. comm., 2025, 984 ss.[/ref] e all’art. 1, comma 1, che limita l’operatività di questo alle sole lesioni “conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché conseguenti all’attività dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata” – l’ordinanza dava atto dell’esistenza di due indirizzi interpretativi sul punto contrastanti.
- Per una parte della dottrina e della giurisprudenza di merito, poiché la Tabella Unica si caratterizzerebbe per una portata generale, la stessa dovrebbe integrare, in chiave analogica, il criterio per la liquidazione di ogni danno biologico (macropermanente), a prescindere dalla diversa genesi causale (altri argomenti si leggono ai par. 4.2, 4.3 e 4.4.).
- Per un altro orientamento, invece, il parametro fissato dal d.P.R. 12/2025 non avrebbe portata generale, dovendo, al contrario, applicarsi ai soli illeciti successivi al 5 marzo 2025 e relativi all’ambito ivi delineato. In questo senso, si rileva la volontà del legislatore di intervenire, sul tema, con interventi (solo) settoriali che, integrando normativa “speciale”, non sarebbero suscettibili di applicazione analogica (cfr. par. 5.1 e 5.2.). Peraltro, si legge, la sentenza della Suprema Corte n. 11319/2025 – (solo) prima facie favorevole all’applicazione in senso ampliativo della T.U.N. e che il primo indirizzo invece porta a supporto della propria tesi – configurerebbe un mero obiter, non potendo, quindi, essere valutata come “precedente” della giurisprudenza di legittimità sulla questione esaminata.
Si tratterebbe, a parere del Giudice, di una “divergenza interpretativa, rilevante e sostanziale, che giustifica pienamente il ‘rinvio pregiudiziale’ alla Corte di Cassazione”, così soddisfacendo esigenze di “uniformità interpretativa, certezza del diritto e omogeneità nella liquidazione del danno non patrimoniale”.
Questi argomenti giustificherebbero, in definitiva, le “gravi difficoltà interpretative” richieste dall’art. 363-bis c.p.c.
Peraltro, al fine di soddisfare un’ulteriore condizione del rinvio, il Tribunale di Milano rilevava che la questione sarebbe stata suscettibile di porsi in numerosi giudizi, essendo il contenzioso sul tema particolarmente frequente.
Questo, in definitiva, il quesito posto all’attenzione della Cassazione: “se, in relazione alla controversia sub judice, relativa a domanda risarcitoria di danno alla salute superiore al 9% derivante da sinistro della circolazione stradale avvenuto prima del 5.03.2025, tenuto conto della sopravvenuta emanazione del D.P.R. n. 12 del 2025 in vigore dal 5 marzo 2025 […]: 1) in conformità con gli assunti della sentenza Cass. n. 12408/2011 […], il Giudice, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, deve continuare ad applicare la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano […], che ha acquistato una sorta di efficacia para-normativa, “quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.”; 2) oppure se, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, il Giudice dovrà necessariamente applicare la T.U.N., avendo questa assunto, dopo l’emanazione del D.P.R. n. 12 del 2025 valenza, in linea generale, di nuovo parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.; 3) oppure se, con adeguata motivazione, il Giudice è libero di applicare, in tutto o in parte, la T.U.N. o la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano […], in base alle peculiarità della fattispecie concreta” (par. 6).
Il decreto del Primo Presidente della Cassazione
Proprio in questo senso, in effetti, si è di recente espressa la Suprema Corte che – con decreto del 16 settembre 2025, ritenute sussistenti le condizioni del rinvio pregiudiziale (soprattutto, considerando che “il dubbio interpretativo sollevato si lascia ricondurre nella categoria della grave difficoltà”), così giudicato ammissibile – assegnava alla Terza Sezione della Cassazione, per competenza tabellare, la soluzione del quesito posto dal Giudice meneghino.