I fatti di causa
L’attore, vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato, conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Torre Annunziata l’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendo il risarcimento dei gravi danni subiti (frattura del collo del femore sinistro cui seguì l’amputazione dell’arto). Il giudice di primo grado accoglieva integralmente la domanda, liquidando € 712.278,38 a titolo di risarcimento del danno. La Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma, riduceva l’importo a € 116.571,48, ritenendo eccessiva la personalizzazione del danno e circoscrivendo la liquidazione alla durata effettiva della vita del danneggiato. Avverso tale decisione la vittima proponeva ricorso per cassazione, formulando quattro motivi, tra cui la violazione o errata applicazione della disciplina relativa alla personalizzazione del danno biologico.
La decisione della Cassazione
La Cassazione ha rigettato il motivo di ricorso relativo alla personalizzazione del danno biologico, ritenendo che il giudice d’appello aveva correttamente interpretato e applicato i principi che regolano la materia. Nel rigettare il motivo di ricorso, la Cassazione ha ricordato i principi che governano il risarcimento del danno biologico.
In particolare, la Cassazione ha chiarito che il danno biologico consta di due componenti:
- le «conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità»; e
- le «conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili».
Tali due componenti, pur integrando entrambe la nozione di danno non patrimoniale, si differenziano per le modalità di accertamento e liquidazione del danno. Difatti, la liquidazione delle prime «presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità»; mentre «la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto».
Per quanto concerne la quantificazione della prima componente di danno, il giudice può fare riferimento ai valori espressi nelle tabelle comunemente utilizzate per il risarcimento del danno biologico; meccanismi tabellari che, peraltro, sono stati di recente recepiti in via normativa con l'introduzione di una Tabella unica nazionale (T.U.N.) (prevista dal d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, entrato in vigore il 5 marzo 2025), sulla cui applicabilità retroattiva è stato proposto rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione.
Per il risarcimento delle conseguenze peculiari sofferte dalla singola vittima, il giudice deve invece procedere alla personalizzazione del risarcimento, aumentando la stima del danno biologico. In particolare, l’operazione di “personalizzazione” impone al giudice di far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione, «specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari». Ciò in quanto «le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento».