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20 dic 2025 19:02 20 dicembre 2025

La Corte costituzionale include il medico imputato nel novero dei legittimati a chiedere la citazione dell’assicuratore della struttura sanitaria come responsabile civile nel processo penale (Corte cost. 25 novembre 2025, n. 170)

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Con la sentenza n. 170/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 83 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dall’art. 10, comma 1, terzo periodo della l. 8 marzo 2017, n. 24, l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato. La pronuncia si segnala perché, pur facendo applicazione di princìpi già più volte espressi dai giudici di Palazzo della Consulta, contribuisce a completare il quadro di tutele del sanitario realizzato dalla legge c.d. Gelli-Bianco.

Il caso

La questione di legittimità costituzionale in esame nasce in un procedimento a carico di un medico c.d. strutturato, al quale viene contestata l’accusa di omicidio colposo commesso nell’esercizio della professione sanitaria, ex artt. 589 e 590-sexies c.p. In particolare, durante la prima udienza dibattimentale, tenutasi in data 29 gennaio 2025, l’imputato chiedeva la citazione, quale responsabile civile, dell’assicuratore della struttura sanitaria, di cui è dipendente, non avendo in tal senso provveduto le parti civili, precedentemente costituitesi in udienza preliminare. Poiché l’art. 83 c.p.p., dedicato alla citazione del responsabile civile, non prevede la legittimazione attiva dell’accusato a richiedere la chiamata di tale soggetto, la difesa sollecitava, altresì, il giudice a sollevare questione di legittimità costituzionale dell’articolo appena citato.

La questione di legittimità costituzionale

In tal modo sollecitato, il Tribunale di Verona formula questione di legittimità costituzionale dell’art. 83 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dall’art. 10, comma 1 l. 8 marzo 2017, n. 24, l’assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato[ref]Il testo integrale dell’ordinanza di rimessione è consultabile in Gazz. Uff. 1° Serie Speciale - n. 20 del 14 maggio 2025, p. 21 ss.[/ref].

In ordine alla rilevanza, il giudice scaligero nota come l’assenza di legittimazione attiva dell’imputato a chiedere la citazione del responsabile civile impedisca di valutare nel merito l’istanza formulata dalla difesa dell’accusato: di qui l’indispensabilità della risoluzione del dubbio di legittimità costituzionale ai fini della definizione del giudizio.

Per quanto riguarda, invece, la non manifesta infondatezza, si rileva come la disciplina della citazione del responsabile civile sia tradizionalmente legata all’accessorietà e all’eventualità dell’azione civile all’interno del processo penale, e dunque relegata in una dimensione maggiormente attenta alle esigenze di chi fa valere le pretese civilistiche, vale a dire la parte civile, alla quale, conseguentemente, viene assegnata la facoltà di scegliere se chiedere o meno l’intervento del responsabile civile[ref]In tal senso anche Corte cost., 16 febbraio 1982, n. 38, in Cass. pen., 1982, p. 1129. Si tenga tuttavia presente che la legittimazione soggettiva a richiedere la citazione del responsabile civile è assegnata anche al pubblico ministero nelle ipotesi in cui questi esercita l’azione civile, ai sensi dell’art. 77, comma 4 c.p.p.[/ref].

A tale impostazione generale si sottraggono – nella logica fatta propria dal rimettente – due ipotesi: si tratta, in particolare, del caso della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, da un lato, e di quello della responsabilità civile derivante dall’attività venatoria, dall’altro. Ciò in quanto, in ambedue le circostanze, come ha riconosciuto la stessa Corte costituzionale, rispettivamente, nelle sentenze n. 112 del 1998[ref]Corte cost., 16 aprile 1998, n. 112, in Cass. pen., 1999, p. 2457, con nota di E.M. Catalano, La citazione del responsabile civile a richiesta dell’imputato. Profili problematici.[/ref] e 159 del 2022[ref]Corte cost., 24 giugno 2022, n. 159, in Giur. cost., 2022, p. 2327 ss., con nota di N. Triggiani, Responsabilità civile da attività venatoria: anche l’imputato può citare in giudizio l’assicuratore.[/ref], si è al cospetto di assicurazioni obbligatorie, con possibilità per il danneggiato di esercitare direttamente l’azione nei confronti dell’assicuratore.

Entrambe le condizioni appena ricordate – nel ragionamento trasfuso nel provvedimento di rimessione – ricorrerebbero nel caso di specie, giustificando la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 83 c.p.p., in adesione allo stesso schema di pensiero adottato nei due precedenti dei giudici di Palazzo della Consulta appena ricordati[ref]Vale la pena ricordare come, recentemente, la Corte costituzionale abbia rigettato una quaestio de legitimitate legum dell’art. 83 c.p.p., nella parte in cui non consente, nel caso di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante da attività professionale, che l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dall’imputato. Ciò in quanto, in tale ipotesi, pur trattandosi di assicurazione obbligatoria, difetterebbe la possibilità di un’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore, analoga a quella che contraddistingue la responsabilità civile automobilistica: elemento che, quindi, risulta dirimente per negare che la posizione dell’assicuratore possa essere inquadrata nel paradigma del responsabile civile ex lege, ai sensi dell’art. 185, comma 2 c.p. Così, Corte cost., 21 febbraio 2018, n. 34, in Giur. cost., 2018, p. 319 ss., con nota di A. Zappulla, Ancora eccezionale la citazione del responsabile civile da parte dell’imputato.[/ref].

Infine, sul piano dell’impossibilità di operare un’interpretazione costituzionalmente orientata, si fa valere la natura eccezionale dei casi in cui è riconosciuta la legittimazione all’imputato a chiedere la citazione del responsabile civile che, introdotti dalla Corte costituzionale, non possono essere estesi per via esegetica.

Le eccezioni dell’Avvocatura generale dello Stato

L’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inammissibilità della questione per difetto di rilevanza sotto un duplice profilo.

Da un lato, l’avvenuta citazione in giudizio dell’assicurazione da parte del danneggiato renderebbe superflua la risoluzione del dubbio di legittimità costituzionale prospettato dal rimettente. Per l’altro, la circostanza che la riforma della responsabilità sanitaria di cui alla l. 8 marzo 2017, n. 24 sia divenuta operativa – sotto l’aspetto della possibilità di esperire l’azione diretta contro l’assicuratore – solo dopo la data di commissione del reato, per effetto dell’adozione del d.m. 15 dicembre 2023, n. 232, non consentirebbe di ritenere sussistenti, nel caso di specie, i requisiti stabiliti della Corte costituzionale per il riconoscimento della legittimazione dell’imputato a chiedere la citazione del responsabile civile.

Gli argomenti della Corte

Il ragionamento della Corte muove dalla dichiarazione di infondatezza delle eccezioni di inammissibilità sollevate dall’Avvocatura generale dello Stato. In merito alla prima obiezione, si osserva come, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa erariale, nel giudizio a quo non vi sarebbe affatto stata la citazione del responsabile civile su richiesta della parte civile.

Da un secondo angolo di visuale, si fa leva sulla natura processuale dell’art. 12, comma 6 della l. Gelli-Bianco, nella parte in cui condiziona l’operatività dell’azione diretta contro l’assicuratore all’adozione del decreto ministeriale di fissazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie attraverso decreto ministeriale, per argomentare che – in virtù del principio del tempus regit actum – il momento da tenere in considerazione ai fini della valutazione in ordine all’esperibilità o meno dell’azione diretta non sarebbe quello di commissione del reato, bensì quello della costituzione di parte civile, avvenuta ben dopo l’approvazione del d.m. 15 dicembre 2023, n. 232, vale a dire il 10 ottobre 2024.

Esaurita la trattazione delle questioni preliminari, i giudici di Palazzo della Consulta passano al merito dell’incidente di costituzionalità. Al riguardo, la Corte ritiene che, nel caso sottopostole, ricorrano le condizioni per la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 83 c.p.p., già individuate nei due precedenti riguardanti la circolazione di veicoli e natanti, e in tema di attività venatoria.

In particolare, l’assicurazione delle strutture sanitarie o sociosanitarie per la responsabilità civile del personale di cui si avvalgono, è obbligatoria ex lege, ai sensi dell’art. 10, comma 1 terzo periodo della l. 8 marzo 2017, n. 24. Si tratta, peraltro, di un obbligo che finisce per tutelare, indipendentemente dal soggetto su cui grava[ref]In questo senso, la Corte costituzionale ha già riconosciuto che l’assicurazione di cui si tratta deve essere ricondotta allo schema dell’assicurazione per conto altrui, di cui all’art. 1892 c.c.: così Corte cost., 28 settembre 2023, n. 182, in Resp. civ. prev., 2024, p. 58 ss.[/ref], tanto il medico quanto il paziente danneggiato dall’attività sanitaria.

Inoltre, questa particolare assicurazione riconosce al danneggiante di vedersi manlevato da ogni pretesa risarcitoria fatta valere contro di lui dal soggetto leso, con correlata possibilità di regresso nei confronti dell’assicuratore, qualora il danneggiante stesso abbia provveduto al risarcimento direttamente. Ne deriva – secondo questo schema di pensiero – che la posizione assunta dalla società assicuratrice è quella propria del responsabile civile, ai sensi dell’art. 185, comma 2 c.p.

Da ultimo, ai fini della declaratoria di illegittimità costituzionale, un ruolo dirimente è giocato dalla circostanza che, nel giudizio civile di danno, il medico convenuto potrebbe chiamare in garanzia il proprio assicuratore, ex art. 106 c.p.c., mentre al medesimo soggetto, imputato nel processo penale, sarebbe impedito chiedere la citazione del responsabile civile: ciò che – ad avviso del giudice a quo e della Corte costituzionale – finirebbe per realizzare una irragionevole disparità di trattamento a danno dell’accusato nei cui confronti sia esercitata l’azione civile in sede penale, che potrebbe vedersi sollevato dai propri obblighi risarcitori solo dopo la propria condanna, con il rischio di dover nel frattempo soddisfare personalmente le pretese del danneggiato.

Di qui, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 83 c.p.p.

La dichiarazione di illegittimità in via consequenziale

La Corte costituzionale ritiene, infine, che l’art. 83 c.p.p. sia affetto dallo stesso vizio di legittimità anche rispetto a una fattispecie contigua a quella di cui all’incidente di costituzionalità. Si tratta, nello specifico, del caso del medico libero professionista, che – ai sensi dell’art. 10, comma 2, l. Gelli-Bianco – è tenuto a sottoscrivere un’assicurazione che presenta le medesime caratteristiche di quella prevista per il c.d. strutturato: obbligatorietà ex lege, da un lato, e polifunzionalità di tutela, dell’assicurato e del danneggiato, dall’altro, con diritto di regresso del danneggiante nei confronti dell’assicuratore.

Per tali ragioni, la Corte costituzionale estende anche a tale ipotesi la declaratoria di illegittimità costituzionale, ai sensi dell’art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87.