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20 dic 2025 18:30 20 dicembre 2025

La Cassazione si pronuncia sul risarcimento del danno da perdita del frutto del concepimento (Cass. civ., sez. III, ord. 06 ottobre 2025, n. 26826)

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Con l’ordinanza n. 26826 del 6 ottobre 2025, la Cassazione si è occupata della responsabilità dei medici e della struttura sanitaria nel caso di omissioni e ritardi che hanno causato la perdita del feto.

I fatti di causa

La pronuncia della Cassazione trae origine dalla domanda giudiziale proposta per ottenere il risarcimento dei danni sofferti dai familiari di una neonata morta nel corso di un parto cesareo. La domanda risarcitoria è stata proposta nei confronti della struttura sanitaria in cui era stata ricoverata la puerpera e dei medici che l’hanno presa in carico, da parte dei genitori e dei nonni della neonata, sia in proprio sia in rappresentanza dei due figli nati successivamente alla morte della bambina. Gli attori hanno contestato ai medici il ritardo nell’esecuzione di un intervento di parto cesareo nonostante fossero stati riscontrati, già molte ore prima, segnali cardiotocografici di allarme e una perdita di variabilità durante le decelerazioni, sintomo di sofferenza fetale.

Il Tribunale di primo grado ha accolto la domanda risarcitoria formulata dai genitori e dai nonni in relazione al danno da perdita del rapporto parentale e rigettato quella proposta in nome e per conto dei fratelli, in quanto non ancora concepiti all’epoca dei fatti. La Corte d’Appello ha poi accolto parzialmente il gravame proposto dall’azienda ospedaliera, dimezzando il risarcimento riconosciuto in primo grado, sul presupposto che, nel caso di «feto nato morto», ad essere pregiudicata sarebbe «una relazione affettiva non già concreta, bensì potenziale».

Tale sentenza è stata impugnata avanti alla Corte di cassazione dai genitori della vittima, i quali ne hanno contestato l’erroneità nella parte in cui il giudice d’appello ha ridotto il risarcimento riconosciuto loro sulla scorta della considerazione che la perdita del feto configurerebbe una perdita di un rapporto parentale soltanto potenziale.

La perdita del feto come perdita del rapporto parentale

La Corte di cassazione, investita del ricorso dei genitori della neonata, è chiamata a decidere se la perdita del frutto del concepimento può essere valutata, a fini risarcitori, alla stregua della perdita del rapporto parentale.

La Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha accolto il ricorso proposto dai genitori della neonata affermando che «il danno da perdita del feto imputabile a omissioni e ritardi dei medici è morfologicamente assimilabile al danno da perdita del rapporto parentale, che rileva tanto nella sua dimensione di sofferenza interiore patita sul piano morale soggettivo, quanto nella sua attitudine a riflettersi sugli aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana dei genitori e degli altri eventuali soggetti aventi diritto al risarcimento del danno». A fondamento di tale decisione, la Corte ha rilevato la tutela costituzionale riconosciuta al concepito, come ricavabile dall’art. 31, comma 2, Cost. che tutela la maternità, dall’art. 2 della Costituzione che «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, fra i quali non può non collocarsi […] la situazione giuridica del concepito» (Corte costituzionale n. 27 del 1975), nonché dall’art. 8 della CEDU che tutela la vita privata e familiare. Sulla scorta di ciò, la Cassazione ha riconosciuto ai parenti della neonata morta il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale nella duplice dimensione della sofferenza interiore patita e dell’impatto dinamico-relazionale sulla loro vita quotidiana. Difatti, ad avviso della Corte, «tutti gli aspetti, comportamentali e sofferenziali, di due genitori cui la vita infligge l’ardua prova rappresentata dalla morte di una neonata, ovvero del frutto del concepimento appena estratto dal corpo della madre, non possono […] considerarsi “danno potenziale”» e, in quanto tale, «avulso dalla costante, insanabile, implacabile dimensione del dolore genitoriale».

Tale soluzione, come sempre affermato dalla Cassazione, è conforme, prima ancora che al diritto, alla realtà, poiché molte scienze umane hanno rilevato che il rapporto genitoriale viene ad esistere già durante la vita prenatale, per consolidarsi progressivamente nel corso della stessa, a prescindere dal fatto che il concepito sia poi venuto alla luce, e che, già durante la gravidanza, il genitore comincia a viversi come tale, instaurando una relazione affettiva con il concepito e adeguando la propria dimensione di vita con la nuova situazione. La Corte ha dunque concluso che, in caso di morte del feto, i genitori perdono un rapporto familiare non meramente potenziale ma già in essere.

La quantificazione del danno da perdita del frutto del concepimento

La Cassazione si sofferma infine sulla quantificazione del danno da perdita del frutto del concepimento, affermando che «il giudice di merito è tenuto ad applicare le tabelle milanesi, utilizzandone i singoli parametri alla luce dei principi in tema di morfologia del danno da perdita del frutto del concepimento, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto portate al suo esame, procedendo altresì, tutte le volte in cui sia possibile, all'interrogatorio libero delle parti ex art. 117 c.p.c.». A fondamento di tale principio, la Cassazione ha ricordato la valenza para-normativa delle tabelle di Milano e la loro essenziale funzione di garantire l’equità nel risarcimento del danno non patrimoniale.