Dipartimento di Giurisprudenza | Dipartimento di Eccellenza MUR 2023 - 2027

22 luglio 2024

Intelligenza artificiale: la nuova Convenzione del Consiglio d’Europa

Aggiornamenti
di lettura
Normativa

Il Consiglio d’Europa interviene in materia di Intelligenza Artificiale: i riflessi sul settore sanitario.

Il 17 maggio 2024 il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, che riunisce i ministri degli Affari esteri dei 46 Stati membri dell’Organizzazione, ha approvato la Convenzione quadro sull’intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto.

La Convenzione – che costituisce il primo trattato internazionale giuridicamente vincolante sull’uso dell’I.A. – è il risultato di due anni di lavoro svolto dal Comitato sull’Intelligenza Artificiale del Consiglio d’Europa, che ha visto coinvolti anche rappresentanti di 11 Stati non membri (Argentina, Australia, Canada, Costa Rica, Giappone, Israele, Messico, Perù, Santa Sede, Stati Uniti d’America e Uruguay), nonché della società civile, del mondo accademico e delle imprese. E si inserisce, così, nel novero delle iniziative adottate o in corso di adozione, a livello sia sovranazionale che nazionale, per far fronte alle principali criticità connesse allo sviluppo e all’utilizzo di tale tecnologia: il riferimento è, ad esempio, al Regolamento UE per un Artificial Intelligence Act o, in ambito domestico, al recente disegno di legge italiano in materia di I.A.

Le previsioni di maggior rilievo: trasparenza, riservatezza, tutela delle vulnerabilità

Secondo quanto dichiarato, il trattato, che pare adottare un approccio omologo, nella sostanza, a quello che caratterizza l’Artificial Intelligence Act unionale, intende istituire norme volte a far fronte a specifiche problematiche suscettibili di emergere nel corso del “ciclo di vita” dei sistemi di I.A., con particolare riguardo agli ambiti nei quali questi ultimi sono suscettibili di sortire i maggiori impatti, tra i quali anche quello della protezione della salute, e dunque anche in relazione all’impiego di I.A. nelle prestazioni sanitarie.

Tra le previsioni più rilevanti della Convenzione, specialmente con riferimento all’ambito sanitario, si segnalano l’art. 8, che prescrive agli Stati firmatari l’adozione di misure che assicurino adeguati standard di trasparenza, monitoraggio e supervisione umana, al fine di limitare i rischi connessi alla opacità che può caratterizzare i sistemi di I.A.; l’art. 11, relativo alla tutela dei diritti individuali alla riservatezza e alla protezione dei dati personali; l’art. 18, concernente la necessità di tenere in considerazione, nella predisposizione delle misure prescritte dalla Convenzione, delle particolari condizioni di vulnerabilità delle persone interessate, con riguardo anche ai diritti delle persone con disabilità e dei minori.

Gli obblighi informativi previsti e le ricadute in ambito sanitario

Specifica attenzione merita anche l’art. 14 del trattato, che prescrive agli Stati firmatari di assicurare agli interessati la disponibilità di rimedi effettivi a fronte di eventuali violazioni di diritti umani risultanti dall’impiego di sistemi di I.A., adottando, inter alia, misure idonee ad assicurare che, ove necessario, le informazioni rilevanti relative al funzionamento di tali sistemi siano comunicate o rese accessibili alle “persone interessate” e che siano sufficienti affinché esse possano contestare le decisioni assunte avvalendosi dei sistemi stessi. Guardando, dunque, all’ambito sanitario, tra le “persone interessate” prese in considerazione dall’art. 14 potrebbero rientrare anche i pazienti che si sottopongono a prestazioni mediche svolte con l’ausilio di I.A., i quali sarebbero, dunque, titolari di un “diritto alla spiegazione”, se non ex ante,quantomeno ex post e in un’ottica rimediale.

Secondo quanto annunciato, la Convenzione sarà aperta alla firma dal 5 settembre 2024 e contempla la possibilità di adesione non soltanto degli Stati membri del Consiglio d’Europa, ma anche dell’Unione europea e dei Paesi terzi che hanno contribuito alla sua elaborazione. L’entrata in vigore della Convenzione è prevista dal primo giorno del mese successivo allo scadere di tre mesi dalla data in cui almeno cinque Stati firmatari avranno espresso il proprio consenso a esserne vincolati (art. 30).