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16 set 2025 20:00 16 settembre 2025

Il punto su consenso informato e responsabilità nella giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, 17 aprile 2025, n. 10189; Cass. civ., sez. III, ord., 5 giugno 2025, n. 15079)

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Due recenti pronunce della Corte di Cassazione in materia di responsabilità per violazione del consenso informato offrono l’occasione per fare il punto sul tema, specialmente con riguardo all’ampiezza dell’obbligo informativo gravante sul personale sanitario, l’onere della prova e la risarcibilità del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione.

Cass. civ., sez. III, 17 aprile 2025, n. 10189: il perimetro delle informazioni da rendere al paziente

La prima delle due pronunce ribadisce un principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza in materia di consenso informato, ossia quello secondo il quale l’onere di informazione gravante sul medico nei confronti del paziente, pur dovendo mantenersi aderente ai caratteri della completezza e della specificità, non si estende sino agli estremi della rappresentazione di ogni possibile conseguenza negativa o infausta dell’intervento prospettato.

La valutazione circa la completezza dell’informazione resa deve, dunque, tenere in considerazione due profili:

  • quello della estrema improbabilità delle conseguenze che il medico sceglie di non menzionare;
  • quello della non necessità di indicazioni strettamente scientifiche e tecniche, le quali talora rischiano di sortire l’effetto controproducente di compromettere l’effettiva comprensione delle informazioni trasmesse.

Nel caso sottoposto all’esame della Suprema Corte, la ricorrente lamentava, in particolare, che il modulo di consenso informato sottopostole non avrebbe illustrato nel dettaglio le varie tipologie di embolia (gassosa, adiposa, ecc.) cui la paziente poteva andare incontro a valle dell’intervento, limitandosi a una più generica indicazione del possibile rischio clinico legato al prodursi di embolie. Trattasi, tuttavia, di informazione che la Cassazione ritiene superflua ai fini del formarsi del libero convincimento della paziente, in quanto dettaglio che, secondo la Suprema Corte, non avrebbe ragionevolmente avuto alcuna incidenza sulla decisione di acconsentire o meno all’intervento, non avendo, tra l’altro, la paziente le competenze mediche necessarie per comprendere e approfondire le informazioni ritenute mancanti.

Cass. civ., sez. III, ord., 5 giugno 2025, n. 15079: il “consenso presunto”

Con la seconda delle pronunce in esame, la Corte volge l’attenzione a taluni aspetti probatori connessi alle domande risarcitorie per violazione del consenso informato.

Alla Cassazione giungono, in particolare, le doglianze di una paziente sottoposta a un intervento di impianto di un cristallino artificiale nell’occhio sinistro, la quale lamenta la mancata adeguata informazione sulle possibili alternative all’intervento praticato e ai relativi rischi, sostenendo che non si sarebbe sottoposta all’operazione in questione se avesse ricevuto una corretta e completa informazione. La paziente aveva, dunque, agito per il riconoscimento del ristoro di un asserito danno non patrimoniale per lesione del diritto all’autodeterminazione in relazione ai trattamenti sanitari praticati.

La Corte d’Appello adita aveva riconosciuto la non correttezza delle informazioni veicolate alla paziente quanto ad alternative e rischi dell’intervento, ma aveva nondimeno rigettato la domanda risarcitoria in relazione alla mancata prova della circostanza che, se avesse ricevuto informazioni complete ed esaustive, la paziente avrebbe rifiutato di prestare il suo consenso all’operazione. Anzi, il giudice di secondo grado aveva presuntivamente ritenuto che, anche se informata, la paziente avrebbe comunque prestato il proprio consenso all’intervento (c.d. “consenso presunto”).

Argomentazione, quest’ultima, sulla cui correttezza la Cassazione non si pronuncia expressis verbis, e che può effettivamente apparire problematica, anche alla luce dell’orientamento, anche recentemente ribadito, secondo il quale, in materia di consenso informato, la regola sarebbe quella – in un certo senso opposta – della sussistenza di una presunzione (non di consenso, ma) di dissenso rispetto a tutto ciò che si ponga al di fuori dei trattamenti medico-chirurgici oggetto di espresso e compiuto consenso. La Suprema Corte ritiene, tuttavia, la questione non tanto rilevante da meritare specifica considerazione nel decidere il caso di specie, arrestandosi alla valenza assorbente della statuizione della Corte d’Appello – non compiutamente confutata dalla ricorrente – secondo la quale la paziente non avrebbe fornito sufficiente prova del fatto che avrebbe rifiutato il proprio consenso all’intervento se adeguatamente informata su alternative, rischi e possibili complicanze.

Quanto, poi, alla questione della risarcibilità del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, la Cassazione fa coerente applicazione dei principi affermati sin dalla pronuncia n. 28985/2019 (una delle note sentenze dette “di San Martino bis”), la quale, nel tracciare una sorta di “decalogo” su oneri probatori e pregiudizi risarcibili in materia di consenso informato, aveva chiarito che il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione merita ristoro qualora, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio diverso dalla lesione del diritto alla salute.

Circostanze, queste, che la Corte ritiene non ricorrere nel caso di specie, posto che il turbamento allegato dalla ricorrente in relazione all’inatteso peggioramento delle sue condizioni di salute non potrebbe ritenersi causato da una mancata o insufficiente informazione che le avrebbe impedito di prepararsi ad affrontare tali conseguenze: come accertato in corso di causa, infatti, l’origine del peggioramento sarebbe stata del tutto indipendente dall’intervento effettuato e in relazione al quale erano state fornite le informazioni ritenute carenti e, dunque, non correlata ad alcun deficit informativo.