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14 giu 2026 18:54 14 giugno 2026

Chi deve legiferare sul suicidio assistito? Il riparto di competenze tra Stato e Regioni definito dalla sentenza n. 204/2025 (Corte costituzionale, sentenza 29 dicembre 2025, n. 204)

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La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge della Regione Toscana 14 marzo 2025, n. 16, pur riconoscendo l’esistenza di una competenza legislativa concorrente delle Regioni per la disciplina dei profili organizzativi e procedurali, con cui dare seguito alle sentenze della Corte costituzionale in materia di suicidio medicalmente assistito.

Il riparto di competenze tra Stato e Regioni ricostruito dalla Corte

Con la sentenza n. 204 del 2025 la Corte costituzionale si è pronunciata sul ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con cui è stata promossa questione di legittimità costituzionale sulla legge della Regione Toscana 14 marzo 2025, n. 16, disciplinante le “Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024”, dichiarando quest’ultima parzialmente illegittima.

Più precisamente, nell’articolata motivazione sono state respinte le censure formulate dal Governo sull’intera legge, data la riconducibilità di quest’ultima alla materia di legislazione concorrente della «tutela della salute» ex art. 117, comma 3, Cost. Infatti, richiamando la sua costante giurisprudenza, la Corte ha ricordato che «le Regioni, per poter esercitare le proprie potestà legislative di tipo concorrente, non devono attendere l’eventuale determinazione dei principi fondamentali da parte dello Stato» (nello specifico sentenza n. 94 del 2003, § 4.1. Cons. dir.), quando questi ultimi possano essere tratti dal complesso delle leggi statali già in vigore, come ormai prevede anche l’art. 1, comma 3, l. 5 giugno 2003, n. 131.

Infatti, nel caso di specie i principi fondamentali della disciplina relativa alle procedure di accesso al suicidio medicalmente assistito devono individuarsi: negli artt. 1 e 2 della l. 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento); nella l. 15 marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore); e nell’art. 14, comma 3, lett. q), della l. 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale). Ovviamente, a fungere da legante tra le diverse tessere del mosaico normativo appena richiamato è l’interpretazione che gli stessi giudici costituzionali hanno compiuto di tali disposizioni nelle ormai numerose sentenze riguardanti la materia del suicidio assistito.

Le specifiche illegittimità riscontrate

Nonostante la legge regionale sia stata ritenuta rientrare nelle competenze legislative della Regione Toscana, la Corte costituzionale ha rilevato diversi specifici profili di illegittimità.

Innanzitutto, diverse disposizioni sono state dichiarate incostituzionali per violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale (Art. 117, comma 2, lett. l), Cost).

Nello specifico:

  • l’art. 2, disciplinando i requisiti di accesso al suicidio medicalmente assistito, ha realizzato una non consentita «novazione» dei principi affermati dalla Corte «in un determinato momento storico» e astrattamente suscettibili di modifica, posto che si attende «un intervento del legislatore statale»; ciò ha, dunque, costituito una non consentita azione regionale «in via suppletiva della legislazione statale», data la particolare delicatezza dei bilanciamenti necessari;
  • l’art. 4, comma 1, nel consentire a un delegato di presentare l’istanza è stato ritenuto invece in contrasto, solo per questa sua parte, con la disciplina della l. n. 219 del 2017, nel cui ambito di applicazione la Corte costituzionale ha ricondotto la procedura medicalizzata del suicidio assistito delineata nella sentenza n. 242 del 2019.

Le illegittimità di vari segmenti degli artt. 5 e 6, invece, sono state giustificate in relazione non solo alla violazione dell’art. 117, comma 2, lett. l), Cost., ma anche a quella della art. 117, comma 3, Cost., per ciò che concerne la competenza dello Stato di definire i principi fondamentali in materia di tutela della salute.

Difatti, la previsione di termini troppo stringenti è stata ritenuta non idonea ad assicurare un’uniformità di disciplina a livello nazionale, nonché non adeguata a garantire il rispetto dei principi desumibili dalla l. n. 219 del 2017, funzionali a valorizzare e promuovere «la cosiddetta alleanza terapeutica», tenuto conto delle «delicatissime valutazioni che implica il porre fine a una vita umana», dato il necessario bilanciamento tra la tutela dell’autodeterminazione della persona con «il suo diritto a essere curata efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell’arte medica, anche attraverso la concreta messa a disposizione di cure palliative efficaci». Ciò impone che siano svolti tutti gli opportuni accertamenti e valutati tutti i percorsi terapeutici disponibili, per mettere il paziente nelle migliori condizioni di esprimere un consenso autenticamente informato, «anche nella prospettiva di prevenire e ridurre in misura molto rilevante la domanda di suicidio assistito» (sentenza n. 66 del 2025, § 7.1. Cons. dir.).

Infine, la Corte ha dichiarato illegittimo anche l’art. 7 della legge toscana:

  • al comma 1, per l’invasione della competenza statale della fissazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, non ponendosi la norma «come attuazione nel dettaglio di preesistenti principi fondamentali rinvenibili nella legislazione statale, ma come una illegittima “determinazione” degli stessi da parte della legislazione regionale»;
  • nel comma 3, in base allo stesso parametro costituzionale, dato che il riferimento alla possibilità del paziente di «decidere in ogni momento di sospendere o annullare l’erogazione del trattamento» risulta incoerente con la struttura del suicidio assistito e più propria dell’eutanasia attiva (punita ex art. 580 c.p.), siccome non vi sarebbe una vera e propria “erogazione” di trattamento, essendo il paziente stesso a dover autoassumere il farmaco con l’assistenza di personale sanitario;
  • al comma 2, che, «facendo esplicito riferimento a un livello di assistenza sanitaria ulteriore», evoca «la categoria dei “livelli essenziali di assistenza”», violando così l’art. 117, comma 2, lett. m), Cost.

Un quadro complessivo ancora in corso di definizione

Nel suo complesso, la disciplina regionale è stata ritenuta conforme al riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni stabilito dalla Costituzione, avendo essa un carattere meramente organizzativo e procedurale, che, in quanto tale, non esautora lo Stato del proprio indiscutibile compito – non ancora assolto – di legiferare in materia organica sull’accesso al suicidio assistito.

Ad ogni modo, un ulteriore capitolo del rapporto tra Stato e Regioni in materia di “fine vita” attende di essere ancora scritto, dato che il prossimo 23 giugno dovranno essere discusse davanti alla Corte costituzionale le questioni di legittimità sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso ex art. 127, comma 1, Cost. in relazione alla legge della Regione Sardegna 18 settembre 2025, n. 26, recante “Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019”.