I fatti di causa
I familiari di un paziente deceduto a seguito di un intervento chirurgico convenivano in giudizio la struttura sanitaria e i medici che avevano eseguito l’operazione per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Ciascuno dei convenuti chiamava in causa la compagnia con cui, ai sensi dell’art. 10 della l. n. 24/2017, aveva stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, chiedendo di essere manlevato nel caso di soccombenza.
Accertata l’esclusiva responsabilità di uno dei medici dell’equipe, il giudice adito accoglieva la pretesa risarcitoria, e con essa la domanda di manleva proposta dal danneggiante.
L’assicuratore tenuto al risarcimento del danno impugnava la sentenza, contestando l’operatività della polizza in ragione della violazione dell’art. 1892 c.c. da parte del medico assicurato. A sostegno delle proprie ragioni, l’appellante invocava una clausola del contratto di assicurazione su base claims made concluso con il professionista, che obbligava quest’ultimo a riferire, al momento della stipula, non soltanto le richieste di risarcimento ricevute fino a quel momento ma anche l’eventuale percezione, notizia o conoscenza dell’esistenza di presupposti idonei a fondare una sua responsabilità professionale. Secondo l’assicuratore, il medico avrebbe infatti omesso di comunicare che, appena tre giorni prima della conclusione del contratto, un paziente era inaspettatamente deceduto a seguito di un intervento chirurgico.
Il giudice di secondo grado respingeva il gravame poiché, al momento della stipula della polizza assicurativa, il medico non aveva ricevuto alcuna richiesta risarcitoria, né era a conoscenza delle valutazioni medico-legali allora compiute dai periti su incarico della competente Procura.
La questione giungeva dinanzi alla Cassazione, chiamata così a chiarire l’ampiezza del perimetro delle informazioni che il medico che stipuli una polizza su base claims made per i danni cagionati nell’esercizio della professione sanitaria deve fornire alla compagnia assicuratrice, a pena di annullabilità del contratto a mente dell’art. 1892 c.c.
La decisione della Cassazione
Il giudice di legittimità ha accolto il ricorso proposto dall’assicuratore, valorizzando la ratio sottesa alla regola dettata dall’art. 1892 c.c. Tale norma – ha rammentato la Cassazione – è da ritenersi espressione del generale principio per il quale l’assicurando è tenuto all’uberrima bona fides, essendo l’unica parte contrattuale a conoscere le circostanze in base alle quali valutare l’intensità del rischio assicurativo e non potendosi pretendere che la compagnia di assicurazioni indaghi su eventuali dichiarazioni inesatte o reticenze della controparte.
Ne consegue che, al momento della stipula di una polizza assicurativa su base claims made – che copre, cioè, i sinistri denunciati in un arco di tempo determinato, anche se avvenuti in epoca precedente alla conclusione del contratto – l’assicurando è obbligato a riferire qualsiasi circostanza che, in qualche modo, possa incidere sulla conclusione del contratto o sul suo contenuto. Tale obbligo – ha specificato la Corte – discende dalla legge e, dunque, prescinde da quanto concordato dalle parti.
Nel caso di specie, secondo la Cassazione, il medico, pur non avendo ricevuto richieste risarcitorie al momento della stipula del contratto di assicurazione, né ottenuto i risultati dell’accertamento medico-legale all’epoca condotto, avrebbe potuto ipotizzare la propria responsabilità in ordine al decesso del paziente avvenuto poco dopo un intervento chirurgico. Di qui l’esclusione dell’operatività della garanzia in favore del professionista, indipendentemente dalla clausola invocata dall’assicuratore.